N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 22/07/2003, n. 19. L'articolo 34 così recitava: "1. Il Consiglio della Comunità montana elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti deve essere scelto:

a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;

b) tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti operanti in Piemonte;

c) tra gli iscritti negli albi dei ragionieri operanti in Piemonte.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.

4. Il revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e da Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione."

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