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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 26/04/2000, n. 44
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- L.R. 03/08/2004, n. 19
- L.R. 19/07/2004, n. 16
- L.R. 31/05/2004, n. 14
- L.R. 08/01/2004, n. 1
- L.R. 14/04/2003, n. 7
- L.R. 04/03/2003, n. 2
- L.R. 20/11/2002, n. 28
- L.R. 15/03/2001, n. 5
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il |
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Art. 3 - (Ruolo della Regione)1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti: a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali; |
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Art. 4 - (Sussidiarietà)1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono confe |
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Art. 5 - (Livelli ottimali) |
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Art. 6 - (Deroghe) |
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Art. 7 - (Individuazione ambiti ottimali) |
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Art. 8 - (Incentivi per l'esercizio associato) |
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Art. 10 - (Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale)1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro element |
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TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 12 - (Oggetto)1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigia |
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Capo II - Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati |
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Art. 13 - (Funzioni della Regione)1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative: a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni; |
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Art. 14 - (Funzioni degli Enti locali)1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative: a) N38 b) la concessione per l'installa |
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Art. 15 - (Modifiche a leggi regionali) |
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Art. 16 - (Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998. 2. La Regione promuove altresì forme di collabo |
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Capo III - Industria
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Art. 17 - (Funzioni della Regione)1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) l'individuazione "dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali" N1 dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni; b) i criteri per l'individuazione dei sistemi produttivi locali; c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contrib |
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Art. 18 - (Funzioni degli Enti locali)1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni |
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Art. 19 - (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei |
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Art. 20 - (Istituzione del Fondo unico regionale)1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è istitu |
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Art. 21 - (Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l'amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, appro |
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Art. 22 - (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali)1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese. 2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a: a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale; |
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Capo IV - Disposizioni comuni e sportello unico |
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Art. 23 - (Disposizioni comuni)1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a: a) interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori d |
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Art. 24 - (Procedimento autorizzativo per l'insediamento di attività produttive e Sportello unico)1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all'artic |
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Capo V - Cooperazione |
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Art. 26 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti: a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento; b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione; |
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Capo VI - Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere |
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Art. 27 - (Oggetto)1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia "miniere e risorse geotermiche" ed alla polizia mineraria le funzioni ris |
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Art. 28 - (Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)1. Sono di competenza della Regione: a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltiva |
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Art. 28-bis - (Canoni minerari - deroghe) |
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Art. 29 - (Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria) |
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Art. 30 - (Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere") |
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Art. 31 - (Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere) |
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Art. 32 - (Conferenza di Servizi) |
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Art. 33 - (Conferenza di Servizi presso la Regione) |
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TITOLO III - AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 34 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di "protezione della |
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Capo II - Disposizioni generali |
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Art. 35 - (Funzioni della Regione)1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell'articolo 3: a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle priorità dell' |
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Art. 36 - (Funzioni delle Province)1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale N49e provvedono alla speci |
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Art. 37 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera i |
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Art. 38 - (Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, |
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Capo III - Valutazione di impatto ambientale |
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Capo IV - Attività a rischio di incidente rilevante |
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Art. 40 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione l'individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell' |
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Art. 41 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incident |
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Art. 42 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: a) la messa a disposizione della popolazione |
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Capo V - Inquinamento atmosferico |
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Art. 43 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'ar |
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Art. 44 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico; b) esercizio del |
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Art. 45 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo VI - Inquinamento acustico ed elettromagnetico |
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Art. 46 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l'acquisiz |
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Art. 47 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA: 1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio |
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Capo VII - Gestione dei rifiuti |
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Art. 49 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo; |
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Art. 50. - (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative: a) l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti |
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Art. 51 - (Funzioni dei Comuni) |
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Capo VIII - Energia |
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Art. 52 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando |
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Art. 53 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale; |
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Art. 54 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo IX - Tutela delle acque |
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Art. 55 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali; b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità; |
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Art. 56 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale; b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e); c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche; |
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Art. 57 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di |
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Art. 58 - (Funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell'autorità d'ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative: a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; |
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Capo X - Difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico |
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Art. 59 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi; b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati; c) l'individuazione dei |
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Art. 61 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale. 2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amm |
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Art. 62 - (Funzioni delle Comunità montane)1. Le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino. 2. Sono attribuite |
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Capo XI - Prevenzione e previsione dei rischi naturali |
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Art. 63 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico; b) supporto geologico – tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all’individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all’uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità; N24 c) organizzazione del sistema di aller |
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Art. 64 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 65 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo XII - Lavori ed opere pubbliche |
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Art. 66 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) organizzazione e gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell'attuazione degli interventi programmati e della spesa; b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998; c) svolgimento delle funzioni di "unità specializzate" anche a supporto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e succ |
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Art. 67 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 68 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di co |
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Art. 69 - (Funzioni delle Comunità montane)1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo XIII - Protezione civile |
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Art. 70 - (Funzioni della Regione)1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici; b) adozione, sentite le Province, del |
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Art. 71 - (Funzioni delle Province)1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) l'adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi; |
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Art. 72 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali; |
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Capo XIV - Protezione della natura |
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Art. 74 - (Funzioni delle Province)1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le se |
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TITOLO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Capo I - Formazione professionale |
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Art. 75 - (Finalità) |
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Art. 76 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 77 - (Funzioni delle Province) |
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TITOLO V - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE |
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Capo I - Disposizioni in materia di polizia regionale e regime autorizzatorio |
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Art. 79 - (Funzioni degli Enti locali)1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le m |
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Art. 80 - (Competizioni sportive su strade)1. Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti: a) al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio; |
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TITOLO VI - TURISMO, ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Capo I - Turismo |
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Art. 81 - (Oggetto)1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Turismo", le funzioni della Regione e quelle co |
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Art. 82 - (Funzioni della Regione)1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative : a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo; |
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Art. 83 - (Funzioni degli Enti locali)1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Alla Provincia competono le funzioni relative a: a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali; b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali; |
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Capo II - Acque minerali e termali |
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Art. 84 - (Oggetto)1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Acque minerali e termali", le funzioni della Re |
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Art. 85 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: |
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Art. 86 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle concessioni |
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TITOLO VII - URBANISTICA, EDILIZIA, AREE PROTETTE, TRASPORTI E VIABILITÀ |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 87 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di "Urbanistica", "Ed |
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Capo II - Urbanistica e tutela dei beni ambientali |
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Art. 88 - (Rinvio)1. La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge |
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Capo III - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 89 - (Funzioni della Regione)1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale; b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale; c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma |
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Art. 90 - (Funzioni delle Province)1. Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno |
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Art. 91 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a: a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 90, comma 1; b |
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Capo IV - Aree protette |
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Art. 92 - (Disposizioni generali) |
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Art. 93 - (Funzioni della Regione)1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale; b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale; c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori; d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià), come modificato d |
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Art. 94 - (Funzioni delle Province)1. È attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico. 2. In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale. 3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificaz |
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Art. 95 - (Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane) |
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Capo V - Trasporti e viabilità Sezione I. Trasporti |
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Art. 97 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 99 - (Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea) |
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Art. 100 - (Vigilanza) |
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Sezione II. Viabilità |
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Art. 101 - (Funzioni della Regione)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale. |
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Art. 102 - (Funzioni delle Province)1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 101, comma 1. 2. Sono, altresì, trasferite alle Province le seguenti funzioni: |
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Art. 103 - (Potere sostitutivo)1. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai |
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Art. 104. (Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale)1. N12 |
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TITOLO VIII - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 105 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di "sanit� |
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Capo II - Tutela della salute |
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Art. 106 - (Oggetto)1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione |
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Art. 107 - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito dei conferimenti di cui al Capo I "Tutela della salute" del Titolo IV del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore. 2. In particolare la Regione: a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore; |
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Art. 108 - (La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria)1. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria. 2. La Conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta: a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale; |
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Art. 109 - (Funzioni delle ASL)1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonché la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro de |
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Art. 110 - (Modificazione alla l.r. 30/1982)1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 d |
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Art. 112 - (Funzioni in materia di pubblicità sanitaria)1. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria |
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Capo III - Servizi sociali |
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Art. 113 - (Oggetto)1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli |
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Art. 114 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 115 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 116 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 117 - (Funzioni delle ASL) |
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Capo IV - Istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario |
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Art. 119 - (Oggetto)1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione, edilizi |
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Art. 120 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 121 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 122 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 123 - (Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario)1. In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) programmare e sostenere finanziariamente, d'intesa con gli Atenei nell'ambito del |
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Capo V - Beni, attività culturali e spettacolo |
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Art. 124 - (Funzioni della Regione)1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) in materia di beni culturali: 1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali; 2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati; 3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi; 4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale; 5) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della fu |
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Art. 125 - (Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari)1. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del d.lgs. 112/1998 e dell'articolo 11 del d.lgs. 490 |
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Art. 126 - (Funzioni delle Province)1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale. |
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Art. 127 - (Funzioni dei Comuni)1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento. 2. In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministr |
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Art. 129 - (Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi)1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonché la stipulazione di convenzioni per la ges |
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Capo VI - Politiche giovanili |
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Art. 131 - (Principi generali)1. Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita seco |
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Art. 132 - (Funzioni della Regione)1. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della Consulta regionale dei giovani. |
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Art. 133 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 134 - (Funzioni dei Comuni e degli Enti locali) |
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Art. 135 - (Rappresentanze giovanili) |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 136 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 2000 i seguenti capitoli di spesa: |
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Art. 137 - (Norma finale)1. L'efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1. |
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Art. 139 - (Urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del |
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27/12/2024
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