Art. abrogato dalla L.R. del 28/09/2012 n. 11. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 - (Livelli ottimali) - 1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.”

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