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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 20/11/1998, n. 34
L. R. Piemonte 20/11/1998, n. 34
L. R. Piemonte 20/11/1998, n. 34
- L.R. 07/08/2006, n. 30
- L.R. 25/10/2010, n. 24
- L.R. 19/05/2011, n. 8
- L.R. 29/10/2015, n. 23
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Art. 2 - (Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)1. La Regione nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale provvede |
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Art. 3 - (Funzioni amministrative della Regione)1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di co |
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Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi degli Enti locali)1. Le funzioni e i compiti amministrativi non riservati alla Regione ai sensi dell’articolo 3, sono di regola esercitati da Comuni, singoli o associati, Comunità montane, Province e dagli altri Enti locali. |
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Art. 5 - (Esercizio associato di funzioni)1. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R ( |
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Art. 6 - (Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali)1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali. |
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Art. 7 - (Composizione e funzionamento)1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI. N2 2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedut |
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Art. 8 - (Durata in carica e convocazione)1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali si rinnova all’inizio di ogni legislatura regionale entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale ed i suoi componenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti. |
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Art. 8 bis - (Accordi tra Regione ed enti locali.) |
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Art. 9 - (Sistema informativo)1. La Regione, nell’ambito ed in coerenza con il Sistema informativo regionale |
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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)1. A decorrere dall’anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l’istituzione di un “Fondo per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997&r |
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Art. 11 - (Risorse umane)1. Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell’articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli Enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie. 3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all’individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a pro |
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Art. 12 - (Risorse strumentali)1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l’esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli Enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4. |
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Art. 13 - (Resoconti e verifiche)1. Gli Enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull’esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri defini |
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Art. 15 - (Revoca)1. Nel caso di persistente inadempienza o violazione di leggi o di non adeguamento al |
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Art. 16 - (Adeguamento delle normative di settore e norme finali)1. Con successivi provvedimenti si provvede all’adeguamento delle normative di settore, alla disciplina di riordino delle funzioni amministrative e del loro esercizio, con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa ed amministrativa. 2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui al titolo II, sono ass |
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