Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 17/01/2008, n. 2, così recitava:

"a) al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d);".

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