L. R. Piemonte 01/03/2019, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR40299

L. R. Piemonte 01/03/2019, n. 6

Nuove norme in materia di politiche giovanili.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/07/2025, n. 9
- L.R. 04/04/2024, n. 10
Scarica il pdf completo
5416036 13101774
Capo I - PRINCIPI GENERALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101775
Art. 1.  - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:

a) sviluppare po

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101776
Art. 2. - (Soggetti destinatari della legge)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101777
Capo II - FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101778
Art. 3. - (Funzioni della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;

b) valorizza la continuità di una programmazione a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101779
Art. 4. - (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:

a) gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101780
Art. 5. - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101781
Capo III - PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101782
Art. 6. - (Forum regionale giovani)

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.

2. Il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101783
Art. 7. - (Organismo di coordinamento)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:

a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101784
Capo IV - STRUMENTI ATTUATIVI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101785
Art. 8. - (Realizzazione dei programmi regionali)

1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, in coerenza con le funzioni indiv

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101786
Art. 9. - (Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali)

N2

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro di cui al comma 1 son

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101787
Art. 10. - (Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101788
Capo V - POLITICHE SETTORIALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101789
Art. 11. - (Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul terr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101790
Art. 12. - (Spazi di aggregazione giovanili)

1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101791
Art. 13. - (Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica)

1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei gio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101792
Art. 14. - (Portale Piemonte Giovani)

1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttur

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101793
Art. 15. - (Figura dello youth worker)

1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101794
Art. 16. - (Mobilità e scambi)

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101795
Art. 17. - (Azioni di promozione sociale)

1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101796
Art. 17-bis. - (Istituzione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza)

N5

1. La Regione istituisce la Giornata regionale de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101797
Capo VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101798
Art. 18. - (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell�

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101799
Art. 19. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101800
Art. 20. - (Norma transitoria)

N4

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101801
Art. 21. - (Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101802
Art. 22. - (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a)

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5416036 13101803
Art. 23. - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) si

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione