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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. P.G.R. Piemonte 03/04/2012, n. 4/AMD
Circ. P.G.R. Piemonte 03/04/2012, n. 4/AMD
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[Premessa] |
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1. PremessaLa legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 R (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici), di seguito nominata “legge” disciplina gli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e che comportano modificazione o trasformazione d'uso del suolo. Con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/AGR del 31/01/1990 furono illustrate le principali novit&ag |
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2. Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioniLa legge prevedeva, in origine, che al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico provvedesse la Regione, salva la delega disposta in favore dei comuni per gli interventi di minore entità. Restavano in ogni caso di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 6, gli interventi eseguiti direttamente dalla Regione o da questa finanziati. Il quadro originariamente disegnato è stato significativamente modificato, nell’ambito dell’attuazione del processo di decentramento amministrativo, a seguito della legge regionale n. 44/2000, R che ha disposto il mantenimento alla Regione della competenza al rilascio delle autorizzazioni per alcune tipologie di intervento nonché per gli interventi di particolare interesse regionale, il trasferimento ai comuni delle autorizzazioni per gli interventi di minore entità che già erano stati loro delegati dalla legge, ed ha trasferito alle prov |
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3. Determinazione dei limiti dimensionali |
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3.1 - Volumi di scavoAi fini della corretta definizione dei limiti dimensionali degli interventi con riferimento a quanto rigua |
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3.2 - Interventi che interessano parzialmente aree vincolateNel caso di interventi che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai fini del |
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4. Pareri tecniciL’articolo 2, comma 4, della legge prevede che l’autorizzazione sia rilasciata “visti i pareri istruttori emessi dell’Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte (oggi Settore territoriale per la prevenzione del rischio idrogeologico)”. |
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4.1 - Parere idrogeologicoIl parere idrogeologico riguarda la verifica di compatibilità dell’intervento in merito |
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4.2 - Parere forestaleIl parere forestale riguarda la verifica di compatibilità dell’intervento in merito agli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco ivi compresi i provvedimenti di natura biologico ingegneristica atti a mitigarne gli effetti sull’ambiente. Pertanto, Il parere forestale si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d’uso d |
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5. Interventi non richiedenti autorizzazioneL’art. 11 della legge prevede che alcuni interventi non necessitino di autorizzazione in ordine alla loro obiettiva scarsa incidenza sull’assetto idrogeologico oppure alla loro indifferibilità ed urgenza, inconciliabile con le normali procedure. |
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6. Indicazioni comuni a tutte le autorizzazioni |
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6.1 - Definizione della documentazione di cui all’art. 7L’art. 7 stabilisce che l’istanza è corredata da specifica documentazione definita da Deliberazione della Giunta regionale (allegato A alla presente circolare). |
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6.2 - RimboschimentoL’art. 9, primo e secondo comma, della legge prevede l’obbligo per i titolari dell’autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie pari a dieci volte quella modificata o trasformata, quando questa sia boscata, o per una eguale superficie negli altri casi, con un minimo di 1.000 metri quadrati. A tal fine, l’interessato deve presentare un apposito progetto di rimboschimento composto dagli elaborati previsti dalla deliberazione della Giunta Re |
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6.3 - Compensazione alla trasformazione del boscoSi precisa che fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. |
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6.4 - Strade e piste agro-silvo-pastorali (divieto di transito)Quando l’autorizzazione riguarda la costruzione o l’ampliamento di strade o piste agro-silvopastorali, il provvedimento dovrà specificare che ai sensi dell’ar |
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6.5 - CauzioneI soggetti privati, singoli o associati, titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla prestazione di una cauzione proporzionale a Euro 1.032,91 per ogni ettaro di terreno modificato o trasformato, con un minimo di Euro 516,46. Il provvedimento autorizzativo stabilisce l’ammontare della cauzione. Il versamento del deposito cauzionale deve avvenire prima dell’inizio dei lavori; |
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6.6 - Termini per il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego e sua validità temporaleL’autorizzazione per la modificazione/trasformazione d’uso del suolo ai sensi della L.r. |
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7. Interventi autorizzati dai comuniLa facoltà assegnata dalla legge ai comuni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, di avvalersi per l’istruttoria, degli organi tecnici di cui al par. 4 è limitata a casi opportunamente motivati riferiti esclusivamente a: |
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8. Interventi autorizzati dalle provincePer quanto attiene al parere forestale si rinvia a quanto indicato al punto 4.2. |
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9. Interventi di competenza della RegioneNel presente paragrafo sono contenute indicazioni di carattere operativo per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale. Le medesime indicazioni possono essere di riferimento anche per le amministrazioni comunali e provinciali per le autorizzazioni di propria competenza. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda eseguire interventi che necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge deve presentare: - istanza in regola con la disciplina sull’imposta di bollo corredata da tre copie della documentazione progettuale, di cui una su supporto informatico , per la categoria di lavori co |
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10. Interventi particolari |
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10.1 - Cave e torbierePer interventi riguardanti cave e torbiere regolati dalla l.r. 69/1978 e s.m.i. specificati all’art. 6, punto 5, della legge, è richiesta l’integrazione dell’autorizzazione comunale (ex l.r. 69/1978) con il parere ai sensi della legge, che deve pertanto essere riportato nel provvedimento autorizzativo insieme con le prescrizioni e condizioni cui subordinare la c |
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10.2 - Linee elettriche e telefonicheLa costruzione di linee elettriche aeree di bassa e media tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, così come di linee telefoniche aeree, a condizione che non richieda l’abbattimento di alberi non è considerata modificazione o trasformazione d’uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate. Non determinano inoltre modificazioni o trasformazioni d’uso del suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo, posate lungo le strade; la realizzazione di tali opere, alle condizioni di seguito precisate, non necessita dell’autorizzazione ai fini idrogeologici. Quando la costruzione delle linee aeree richieda l’abbattimento di alberi o quando le linee interrate si sviluppino per lunghezze non trascurabili o comunque superiori a |
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10.3 - Condotte interrateQuanto indicato al punto 10.2 per le linee elettriche e telefoniche sotterranee vale anche per altre condotte interrate, quali acquedotti, fognature e gasdotti. Quando questi impianti si sviluppano lungo le strade e non si verifica modificazione del suolo se non per un brevissimo periodo e senza apprezzabili conseguenze per l’assetto idrogeologico, non è necessa |
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11. Vigilanza e sanzioniLa legge regionale 1 luglio 2011, n. 9, ha riordinato le funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi di cui alla legge 689/1981, mediante il conferimento delle corrispondenti funzioni amministrative alle autonomie locali e funzionali. Atteso il testo normativo che contempla espressamente il conferimento delle funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni amministrative e considerato il principio di unicità, che è principio fondamentale del conferimento di funzioni, ne è derivato un quadro d |
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12. Lavori eseguiti in violazione alla leggeQuando siano stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, il pagamento della sanzione amministrativa non esime il soggetto responsabile della violazione dal regolarizzare la propria posizione amministrativa e dall’eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l’impatto dell’intervento sull’equilibrio idrogeologico. A tal fine il soggetto responsabile della violazione deve presentare istanza per ottenere autor |
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13. Atti attestanti l’esistenza del vincoloGli atti attestanti l’esistenza al vincolo idrogeologico furono inviati ai singoli comuni all’epoca dell’imposizione del vincolo stesso. Risulta tuttavia che molti comuni non sono più in possesso degli atti; risulta inoltre che, in qualche caso, i limiti dei ter |
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Appendice |
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VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL RIMBOSCHIMENTOQuando l’interessato abbia scelto di versare il corrispettivo, il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: - diretta |
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VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALENel caso di autorizzazione di competenza della Regione il versamento dei deposito cauzionale potrà essere effettuato con le seguenti modalità: |
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INDIRIZZI DEI SETTORI REGIONALI FORESTALI COMPETENTI PER TERRITORIOSettore Politiche forestali, - sede di Verbania - Piazza Matteotti, 43 - 28900 Verbania - tel. 0323-407070 | fax 0323-404360, per la provincia del VCO; |
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