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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 10/01/2018, n. 1
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- L.R. 29/06/2018, n. 7
- L.R. 05/04/2018, n. 4
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Oggetto)1. Con la presente legge la Regione disciplina: a) gli strumenti della pianificazione regionale; b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei |
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Art. 2. - (Obiettivi e finalità)1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. N32 2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall’articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal f |
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Capo II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
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Art. 3. - (Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti. 2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti. 3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue l' |
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Art. 4. - (Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti)1. Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la preven |
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Art. 5. - (Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti)1. La Regione, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio p |
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Capo III - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI |
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Art. 6. - (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che |
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Art. 7. - (Ambiti territoriali ottimali)1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A-bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A-ter. 2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8. - (Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo il sub-ambito o l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni: a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazion |
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Art. 9. - (Organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta)1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5. N67 2. I consorzi di area vasta in particolare: a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, |
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Art. 10. - (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta: a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio; b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta; c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano; d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale. N38 2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. |
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Art. 11. - (Principio di autosufficienza)1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale. N6 |
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Capo IV - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI |
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Art. 12. - (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)1. La gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento. 2. I principi della gestione dei rifiuti speciali sono: a) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali; b) l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia; |
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Capo V - DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI |
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Art. 13. - (Oggetto del tributo)1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 40 del |
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Art. 14. - (Soggetto attivo e passivo)1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alla Regione: a) dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua |
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Art. 15. - (Ammontare del tributo)1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati: a) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 1) 0,006 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti; 2) 0,012 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,006 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; 3) 0,015 euro per ogni chilogrammo per i rifiut |
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Art. 16. - (Regolamento)1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare: |
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Art. 17. - (Accertamento e riscossione)1. Per ogni violazione relativa all'applicazione del tributo la Regione provvede a notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, lette |
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Capo VI - SISTEMA SANZIONATORIO E PENALITÀ |
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Sezione I - Sanzioni in materia di produzione dei rifiuti |
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Art. 18. - (Sanzioni)1. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione: a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi; b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi; c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi. N57 |
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Sezione I-bis - Penalità in materia di produzione dei rifiuti |
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Art. 18-bis. - (Penalità in materia di produzione di rifiuti)1. A partire dai dati di produzione dell’anno 2022 la Città di Torino, se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è soggetta a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione: a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi; b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi; c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi. 2. A partire dai dati di produzione dell’anno 2022, se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto |
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Sezione II - Sanzioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica |
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Art. 20. - (Sanzioni amministrative)1. Per la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 3, comma 32, della l. 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di c |
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Art. 21. - (Presunzioni e decadenze)1. Quando non è possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, autorizzata o abusiva, oppure il momento dell'abbandono, dello s |
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Art. 22. - (Accertamento e contestazione delle violazioni)1. I processi verbali di constatazione di cui all’articolo 3, comma |
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Capo VII - MODIFICHE A LEGGI REGIONALI |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') |
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Art. 23. - (Sostituzione dell’articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)1. L’articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sostituito dal seguente: "Art. 49. - (Funzioni della Regione) 1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese; b) la regolame |
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Art. 24. - (Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 44/2000)1. L’articolo 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 50. - (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino) 1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative: a) l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazi |
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Art. 25. - (Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 44/2000)1. L’articolo 51 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 51. (Funzioni dei comuni) 1. Ai sensi dell'articolo 37, sono |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani) |
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Art. 26. - (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 7/2012)1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2012 è sostituito |
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Art. 27. - (Sostituzione del capo III della l.r. 7/2012)1. Il capo III della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28. - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2012)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole "e della l.r. 13/1997" sono sostituite dalle seguenti: ", della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiut |
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Art. 29. - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 7/2012)1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole "delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "d |
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Art. 30. - (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 7/2012)1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole "d |
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Art. 31. - (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 7/2012)1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole "d |
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Art. 32. - (Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 7/2012)1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 33. - (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1. Entro il 30 settembre 2021 N47: a) i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge; b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.N46 2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni: a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea d |
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Art. 33-bis. - (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della L.R. 7/2012 rifer |
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Art. 34. - (Norma transitoria in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica)1. Per i processi verbali di constatazione di cui all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, redatti anteriormente alla data di entrata |
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Art. 35. - (Norme di attuazione)1. Le norme per l'attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici provvedimenti emanati in conformità |
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Art. 36. - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all’articolo 9 dell |
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Art. 37. - (Abrogazione di norme)1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare: a) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), ad eccezione degli articoli 4 e 7 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) la legge regionale 29 agosto 2000, n. 48 (Tributo speciale |
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Art. 38. - (Norma finanziaria)1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019: a) "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti); b) "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti); c) "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti); c-bis) "Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti). N8 N30 2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate: a) il 90 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento d |
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Art. 39. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettin |
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Allegato A - Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta (articolo 33) |
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Allegato A-bis - Cartografia dei sub ambiti di area vasta |
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Allegato A-ter - Elenco dei comuni appartenenti a ciascun sub ambitoParte di provvedimento in formato grafico |
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