Lettera sostituita dall'art. 11, comma 1, della L.R. 05/08/2002, n. 20 e, successivamente, abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 17/01/2008, n. 2, così recitava:

"b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste, costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla L. n. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti ed ad enti pubblici. I proventi derivanti dai canoni di concessione dei porti turistici di interesse comunale spettano al Comune competente per territorio. Competono, altresì, al Comune le funzioni relative alla determinazione ed alla riscossione del canone, nonché la gestione del relativo contenzioso. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse di concessione, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari), non sono più dovute);".

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