L. R. Piemonte 08/01/2004, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 08/01/2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/03/2024, n. 8
- L.R. 03/11/2023, n. 30
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 09/07/2020, n. 15
- L.R. 05/04/2019, n. 13
- L.R. 12/02/2019, n. 3
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 26/04/2017, n. 7
- L.R. 05/12/2016, n. 24
- L.R. 29/07/2016, n. 16
- L.R. 29/10/2015, n. 23
- L.R. 22/12/2008, n. 34
- L.R. 05/12/2007, n. 22
- Sent. Corte Cost. 14/04/2006, n. 153
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PARTE I
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TITOLO I - Oggetto della legge e principi generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla le

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Art. 2 - Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione programma ed organizza il sistema integrato degli inter

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Art. 3 - Principi e modalità per l'erogazione dei servizi

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i seguenti principi:

a) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;

b) riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interv

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TITOLO II - Soggetti degli interventi sociali
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Capo I - Soggetti istituzionali
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Art. 4 - Funzioni della regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni più varie, nonché la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;

c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;

e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonché l'assunzione di provvedimenti rivo

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Art. 5 - Funzioni delle province

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) N13

b) N14

c) N15

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

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Art. 6 - Funzioni dei comuni

1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modal

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Art. 7 - Funzioni delle Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei pro

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Capo II - Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali
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Art. 8 - Ambiti territoriali ottimali

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stes

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Art. 9 - Forme gestionali

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

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Capo III - Altri soggetti pubblici e privati
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Art. 10 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

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Art. 11 - Terzo settore e altri soggetti privati

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato;

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Art. 12 - Servizio civile dei giovani

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile naz

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Art. 13 - Servizio civico volontario delle persone anziane

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonché la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nella comunità medesima.

2. Ai fini di cui al co

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TITOLO III - Metodi e strumenti della programmazione
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Art. 14 - I metodi della programmazione

1. I metodi dell'attività programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.

2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi:

a) la conce

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Art. 15 - Sistema informativo dei servizi sociali

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed è strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.

2. La Giunta regionale

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Art. 16 - Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Il piano regionale,

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Art. 17 - Piano di zona

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione del

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TITOLO IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei
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Art. 18 - Le prestazioni essenziali

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;

b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;

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Art. 19 - Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'

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Art. 20 - Integrazione socio-sanitaria

1. In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, commi 6 e 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ed al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo per

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Art. 21 - Qualità dei servizi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità, in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli

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TITOLO V - I destinatari degli interventi e i loro diritti
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Art. 22 - Destinatari degli interventi

1. La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di

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Art. 23 - Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta.

2. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:

a) uniformità di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;

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Art. 24 - La carta dei servizi e i diritti degli utenti

1. La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalità di accesso e sulle tariffe praticate nonché a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato

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Art. 25 - Comunicazione sociale

1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e istituzioni, i comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del piano di zona

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Art. 25-bis - Obbligatorietà di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità

N9

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TITOLO VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
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Art. 26 - Vigilanza

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie, pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture. N4

2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5-septies.

2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), una stru

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Art. 27 - Autorizzazione

1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'a

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Art. 28 - Violazioni e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.

2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della str

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Art. 29 - Accreditamento

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

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Art. 30 - Sanzioni

N22

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00. N25

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la

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Art. 31 - Modalità di affidamento dei servizi alla persona

1. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base del

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TITOLO VII - Le risorse umane
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Art. 32 - Personale dei servizi sociali

1. N1 [La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:

a) gli assistenti sociali;

b) gli educatori professionali;

c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;

d) g

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Art. 33 - Direttore dei servizi sociali

1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o dell'iscr

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31703 11474135
Art. 34 - Le attività formative

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promu

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TITOLO VIIII - Le risorse finanziarie e i beni patrimoniali
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Art. 35 - Le risorse finanziarie di parte corrente

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonché dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie.

2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.

3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associati

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Art. 36 - Controlli di gestione

1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate, ado

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31703 11474139
Art. 37 - Le risorse finanziarie per investimenti

1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.

2. La Giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. È attribuita alla Giunta regionale la facoltà di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di p

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31703 11474140
Art. 38 - Beni patrimoniali vincolati

1. La Regione promuove il migliore utilizzo del patrimonio dei comuni vincolato a finalità socio-assistenziali e sociali, nel rispetto dell'autonomia

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31703 11474141
TITOLO IX - Gli oneri dei servizi e delle prestazioni
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Art. 39 - Titolarità degli oneri degli interventi e dei servizi sociali

1. Gravano sui comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.

2

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Art. 40 - Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.

2. La domanda per ottenere l

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PARTE II
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31703 11474145
TITOLO I - Politiche di promozione regionale
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Capo I - Politiche per le famiglie
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Art. 41 - Attività di promozione regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli

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Art. 41-bis. - Politiche Strutturali

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 41, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche e intersettoriali volte a:

a) promuovere le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;

b) sostenere la genitorialità e la natalità;

c) agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famigli

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Art. 42 - Centri per le famiglie

1. La Regione promuove e incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, in raccordo con i consultori familiari, dei centri per le famiglie, di seguito denominati Centri, al fine di organizzare e promuovere attività di aggregazione familiare, di formazione ed educazione alla genitorialità, favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie e sostenere sul territorio l'azione amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare.

2. I Centri si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti al

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31703 11474150
Art. 42-bis. - Consulta regionale per le famiglie

1. È istituita, presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali, la consulta regionale per le famiglie, di seguito denominata Consulta, la cui durata corrisponde alla legislatura regionale ed è composta dai seguenti soggetti:

a) il o la Presidente della Giunta regionale o persona da lui o da lei delegata con funzioni di Presidente;

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Art. 43 - Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città

1. La Regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare:

a) in coerenza con

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Capo II - Politiche per la tutela materno-infantile
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Art. 44 - Attività di promozione regionale

1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.

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Art. 45 - Servizi e prestazioni per i minori

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:

a) attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

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Capo III - Politiche per le persone disabili
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Art. 46 - Attività di promozione regionale

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:

a) sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;

b) sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in parti

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Art. 47 - Servizi e prestazioni per le persone disabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

a) aiuto alla persona;

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Art. 48 - Partecipazione di enti ed associazioni di categoria

1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalità di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadin

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PARTE II
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TITOLO I - Politiche di promozione regionale
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Capo IV - Politiche per le persone anziane
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Art. 49 - Attività di promozione regionale

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone anziane sono i seguenti:

a) realizzazione, anche attraverso specifiche provvidenze, di interventi diretti a mantenere l'autonomia della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, ad evitare i rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio graduale d

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31703 11474163
Art. 50 - Servizi e prestazioni per le persone anziane

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

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Capo V - Politiche per altri soggetti deboli
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31703 11474165
Art. 51 - Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri:

a) re

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31703 11474166
Art. 52 - Attività di promozione regionale per persone senza fissa dimora

1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

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31703 11474167
Art. 53 - Attività di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza

1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, e

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PARTE III
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TITOLO I - Norme transitorie e finali
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31703 11474170
Art. 54 - Disposizioni transitorie in materia di vigilanza

1. Abrogato

2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedim

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31703 11474171
Art. 55 - Soppressione del controllo di legittimità sugli atti delle IPAB

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è soppresso il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle IPAB, di cui all'artic

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31703 11474172
Art. 56 - Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali

1. Le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/1986, alla L.R. n. 22/1990, alla L.R. n. 40/1995, alla L.R. n. 10/1996, alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 73/1996, alla

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31703 11474173
Art. 57 - Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, già

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31703 11474174
Art. 58 - Norma finale

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, in

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TITOLO II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
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31703 11474176
Art. 59. - Art. 63 Omissis

 

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31703 11474177
Art. 64 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione"
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Art. 65 - Abrogazione di leggi regionali

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) - kk) om

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31703 11474179
TITOLO III - Norme finanziarie
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Art. 66 - Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regio

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