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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 77 - (Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;
b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;
c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.
3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.
4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale."
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