Art. abrogato dalla L.R. del 28/09/2012 n. 11. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Deroghe) - 1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l'adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.”

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