Articolo abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 32, così recitava:

"Art. 76 - (Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall'articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali."

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