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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 24/05/2004, n. 15
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- L.R. 23/01/2007, n. 1
- L.R. 18/07/2005, n. 15
- L.R. 02/02/2005, n. 1
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole "vanno erogati" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere erogati". |
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di ricostruzione)1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 |
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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici)1. N31 2. La lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente: "g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del so |
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Art. 4 - (Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche) |
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Art. 5 - (Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA)1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambien |
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Art. 6 - (Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado)1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, rispettivamente, all’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 o al consorzio di svi |
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Art. 7 - (Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, |
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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 4/2001 in materia di rifiuti) |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 22/1996 in materia di rifiuti) |
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Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)1. N17 2. N7 3. N18 4. L'articolo 19 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 19 - (Utenze minori) 1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria relative alle utenze minori, aventi portata di prelievo inferiore a venti litri al secondo, è fissato al 31 dicembre 2004.". 5. N19 6. In relazione al disposto di cui al comma 4, le seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai relativi stanziamenti a fianco di ciascuna indicati per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, sono soppresse: unità previsionale di base 3.7.1441 - capitolo 1021 dell'entrata - 7.000 euro annui; unità previsionale di b |
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Art. 12 - (Oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della le |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all'edilizia)1. Al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come mo |
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Art. 14 - (Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata)1. Il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Modifica alla legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)1. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materi |
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Art. 16 - (Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata)1. La graduatoria approvata ai sensi dell'arti |
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Art. 17 - (Modifiche alla legge regionale 30/2002 in materia di energia)1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente: "f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2002, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.". 3. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 30/2002, le parole "dall'Ufficio di piano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione centrale competente in materia di energia". |
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Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) |
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 20/1997 in materia di trasporto pubblico) |
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 22/1987 in materia di portualità)1. All'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friul |
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Art. 21 - (Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione: a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastrutt |
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Art. 22 - (Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale)1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli- Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale), è ins |
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Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico)1. I commi 17 e 18 dell'articolo 16 della legg |
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Art. 24 - (Disposizioni riguardanti le servitù militari) |
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