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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/07/2022, n. 090/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/07/2022, n. 090/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/07/2022, n. 090/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, art. 21, che prevede la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione; VISTA la legge regionale 1° luglio 2022, n. 9, con la quale è stato integrato il dispositivo di cui all'art. 21 della sopra richiamata legge regionale n. 15/2004; |
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Art. 1 - Oggetto e Finalità1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dal presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) servizio di trasporto intermodale ferroviario: un servizio a treno completo multi-cliente, acquisito dall'impresa logistica su una relazione sia nazionale che internazionale in andata e in ritorno, che viaggia con una traccia oraria programmata e con frequenza regolare da e per un nodo logistico e/o portuale della Regione Friuli-Venezia Giulia; b) unità di trasporto intermodale (UTI) trasportata su servizio ferroviario: un semirimorchio, una cassa mobile adibita anche al trasporto stradale, un contenitore ISO standard da 40' o nr. 2 contenitori ISO standard da 20', pieni, t |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari1. I soggetti beneficiari degli aiuti di cui al presente regolamento sono individuati come segue: a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge: gli operatori e le imprese logistiche (M.T.O.) regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea che organizz |
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Art. 4 - Commisurazione degli aiuti1. I contributi concessi dall'amministrazione regionale ai soggetti beneficiari sono commisurati nei seguenti limiti, coma da tabella riportata nell'Allegato A: a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge: 1) la misura base dell'aiuto viene fissata nell'importo di euro 50,00, per unità trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria su di una percorrenza pari a 91 Km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il periodo di vigenza della norma in questione; 2) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1) potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di aggiustamento: 2.1) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni sul territorio nazionale: fascia "A" fino a 250 Km di distanza stradale, coefficiente 0,50; fascia "B" da 250 a 400 Km di distanza stradale, coefficiente 0,25; fascia "C" oltre 400 Km di dist |
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Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda1. Le domande di agevolazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate nel rispetto della vigente normativa in materia di bollo, al Servizio competente in materia di infrastrutture e territorio, di seguito denominato Servizio, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected] entro il 31 di marzo del rispettivo anno di competenza. 2. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la tipologia di aiuto richiesta e il relativo piano di attività. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione: a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e "shuttle infra-regionale" così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettere a) e a bis) della legge: 1) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato all'articolo 3, comma 1, lettera a), alla Camera di Commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto combinato; 2) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, nonché dell'insussistenza di aiuti |
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Art. 6 - Modalità di organizzazione dei servizi - clausola di libero accesso al mercato1. Per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e per i servizi di trasporto intermodale ferroviario "shuttle infraregionale", così come rispettivamente indicati all'articolo 21, comma 1 lettere a) e a bis) della legge, le imprese logistiche c |
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Art. 7 - Concessione del contributo e modalità di riparto degli aiuti1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande pervenute. 2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del con |
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Art. 8 - Modalità di erogazione e di rendicontazione dell'aiuto1. I contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'erogazione anticipata pari al 40% del contributo complessivo concesso e la seconda a saldo, oppure a tranches parziali a seguito di puntuali rendicontazioni periodiche trimestrali. Il saldo è erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, ai sensi delle indicazioni e nei termini previsti dall'articolo 5. |
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Art. 9 - Revoca dell'aiuto1. Il contributo è revocato: a) qualora il beneficiario no |
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Art. 10 - Cumulabilità dell'aiuto1. Il presente regime di aiuto non è cumulabile con eventuali aiuti della stessa natura autorizzati dalla Legislazione regionale, statale, di altri st |
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Art. 11 - Durata dell'aiuto1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) ha una durata triennale e potrà essere ri |
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Art. 12 - Abrogazione1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 0256(Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermod |
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Art. 13 - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione sono presentate al Servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presen |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A(riferito all'articolo 4)
Parte |
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Allegato B(riferito all’articolo 7)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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