N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.R. 20/10/2017, n. 34, così recitava:

“Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 4/2001 in materia di rifiuti)

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.";

b) il comma 8 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituta dalla seguente "Contributi a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di una rete Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2001 è abrogata.”

Dalla redazione