Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27/04/2012, n. 9, così recitava.

“2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che presenta sufficiente disponibilità.”

Dalla redazione