Comma abrogato dall’art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

“5. L'articolo 20 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - Spese afferenti all'istanza di concessione.

1. I procedimenti relativi alle utilizzazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 18 non comportano per il richiedente la corresponsione di oneri per l'istruttoria e l'esame della domanda, per il versamento di cui all'articolo 7 del regio-decreto n. 1775/1933, per la sorveglianza e il collaudo, né la corresponsione di alcun altro onere all'infuori del deposito cauzionale, del canone demaniale, delle spese per la pubblicazione sui quotidiani e degli oneri fiscali previsti dalle vigenti leggi.

2. Relativamente alle derivazioni di acque pubbliche ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o in istruttoria, le somme già depositate in contabilità speciale, o quelle comunque versate a decorrere dall'anno 2003 per le medesime finalità, e non utilizzate, sono restituite al richiedente, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.”.”

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