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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 24 - (Disposizioni riguardanti le servitù militari)
1. All'articolo 83 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l'esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale.".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole "Direzione regionale della pianificazione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "competente Direzione centrale".
4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole "Assessore regionale alla pianificazione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole "di cui al comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 10"."
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