N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 20/08/2007, n. 23, così recitava:

“Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 20/1997 in materia di trasporto pubblico)

1. All'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.".

2. All'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 20/1997, dopo la parola "abitativa" sono aggiunte le seguenti: "o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti".”

Dalla redazione