Comma abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore."."

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