Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 11/08/2009, n. 16, così recitava:

“Art. 4 - (Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - (Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 14/2002)

1. Per le opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i soggetti indicati dall'articolo 3 della suddetta legge regionale presentano la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 1, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori.   2. Nella comunicazione di cui al comma 1, viene indicato il responsabile del procedimento e il progettista; le indicazioni sull'appaltatore e sul direttore dei lavori dovranno essere oggetto di successiva comunicazione subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori.   3. Il progetto da allegare alla comunicazione di cui al comma 1 è il progetto esecutivo previsto all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 14/2002, unitamente all'asseverazione del progettista di cui all'articolo 2, comma 2.   4. L'autorizzazione tacita di cui all'articolo 2, comma 4, e il risultato della verifica tecnica di cui all'articolo 3, sono indicati nell'ambito delle procedure di scelta dell'appaltatore e, ove necessario, del direttore dei lavori.".   2. Per le opere pubbliche i cui progetti preliminari siano stati approvati antecedentemente all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 (Disposizioni urgenti di protezione civile), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia adottata con delibera della Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 2325.”

Dalla redazione