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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 27/12/2019, n. 23
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 15
- L.R. 02/08/2022, n. 11
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 06/08/2021, n. 13
- L.R. 30/12/2020, n. 25
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 12/05/2020, n. 6
- L.R. 01/04/2020, n. 5
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Art. 1 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)1. - 2. Omissis 3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole “lettere da a) a e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) ed e)”. |
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Art. 2 - (Attività produttive)1. - 5. Omissis 6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 settembre 2023 N7 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2023 N10. 6-bis. Il termine entro il |
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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)1. - 4. Omissis 5. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole “e dell'Amministrazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA)”. 6. Omissis 7. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”. 8. L’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqu |
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Art. 4 - (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo le parole “in materia di ambiente” sono inserite le seguenti: “, previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale,”. 2. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dell'articolo 9 le parole “sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito istituzionale dedicato della Regione”; b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - (Comitati tecnici) 1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici. 2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato. 3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1. 4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.”. 3. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), i periodi “Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.” sono sostituiti dai seguenti: “Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a caric |
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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)1. Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente: “5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di p |
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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente: “Capo III bis - (Disposizioni comuni in materia di beni culturali) “Art. 39 bis - (Conferma di incentivi in materia di beni culturali) 1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.”. 2. Omissis 3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente: “2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall’articolo 6, comm |
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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)1. - 5. Omissis 6. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funer |
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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)1. N5 2. In attuazione della legge regionale 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituende Comunità e nei Comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale integrato. 3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della |
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Art. 10 - (Funzione pubblica)1. - 9. Omissis 10. All’articolo 8 della legge r |
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Art. 11 - (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)1. Omissis 2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole “asseverato e” sono soppresse; |
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Art. 12 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2020. |
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