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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 17/07/2017, n. 26
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- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 06/08/2021, n. 13
- L.R. 29/06/2020, n. 13
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 1/2014)1. L’articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 1/2014)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 le parole “attraverso lo strumento dei Piani di zona” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)”. 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunta la seguente: “d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.”. 3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 dopo le parole “assistenziali adeguati” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti”. |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 1/2014)1. L’articolo 6 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Competenze dei Comuni) 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. 2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. 3. Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. 4. È comunque |
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Art. 4 - (Inserimento degli articoli 8 bis e 8 ter nella legge regionale 1/2014)1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 1/2014 sono inseriti i seguenti: “Art. 8 bis (Variazioni all'aliquota IRAP) 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La rid |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 1/2014)1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole “di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 8 bis,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19,” e le parole “, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni” sono soppresse. |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 1/2014)1. L’articolo 10 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela del |
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Art. 7 - (Disposizioni finali e transitorie)1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe. N1 2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell’articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dall’articolo 5. 3. In sede di prima applicazione dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall’articolo 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui all’ |
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