Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 9, così recitava:

"Art. 31 - (Modifiche alla legge regionale 31/2015)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“a) adottare il Programma annuale degli interventi;”.

b) l’articolo 6 è abrogato;

c) al comma 1 dell’articolo 7 le parole: “Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,” sono soppresse;

d) il comma 1-bis dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1-bis. Con regolamento regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.”."

Dalla redazione