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L. R. Friuli Venezia Giulia 18/07/2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
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CAPO I – FINALITÀ
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei princip

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CAPO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
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Art. 2 - Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), è aggiunto il seguente periodo: “, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare o dell’edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contri

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Art. 3 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2009 le parole “non sostanziale”

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Art. 4 - Modifiche ai capi III e IV della legge regionale 19/2009

1. All’articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all’articolo 34 della legge regionale 16/2008;”;

b) dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.”;

c) al comma 5 dopo le parole “l’inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g),” la parola “h),” è soppressa.

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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 24 e abrogazione dell’articolo 25 della legge regionale 19/2009

1. L’articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) — 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all’efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.

2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del res

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Art. 6 - Modifica all’articolo 28 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 28 della legge regionale 19/2009 è aggiunto

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Art. 7 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 19/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

“b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall’articolo 38, comma 4 bis;”.

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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale 19/2009

1. L’articolo 31 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 (Esonero per interventi edilizi a uso residenziale) — 1. Per le finalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 stipula una convenzione con il Comune diretta ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 200

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Art. 9 - Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “non adiacente all’area di insistenza della costruzione,” sono inserite le seguenti: “avente la medesima classificazione quale zona omogenea”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all’aumento delle unità immobiliari esistenti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 19/2009 le parole “, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall’articolo 37, comma 2,” sono soppresse.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della legge r

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Art. 10 - Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “alla sagoma, alla superficie,” sono inserite le seguenti: “alle distanze o distacchi,”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 49.

2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all�

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Art. 11 - Modifiche ai capi VII e VIII della legge regionale 19/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

“b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;”.

2. All’

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CAPO III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
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Art. 12 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 12/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”), sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:

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Art. 13 - Modifiche all’articolo 63 bis della legge regionale 5/2007

1. Al comma 16 dell’articolo 63 bis della legge regiona

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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 16/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole “di cui agli articoli 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6”.

2. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16/2009 è aggiunta la seguente:

“c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole “e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari” sono soppresse.

4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole “e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari” sono soppresse.

5. Al comma 5 dell’

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Art. 15 - Art. 18 Omissis

 

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Art. 19 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 15/1981

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CAPO V - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE
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Art. 20 - Abrogazione dell’articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2/2006

1. L’articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.

2. All’articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “struttura regionale individuata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università”;

b) al comma 2 le parole “struttura regionale di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, univ

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1255041 12144704
Art. 21 - Rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale

1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

“Art. 44 bis (Rete di stazioni appaltanti) — 1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell’azione amministrativa e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.

2. Per le finalità di cui al comma 1

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CAPO VI - MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
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Art. 22 - Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011

1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

“4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell�

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Art. 23 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 3/2011

1. Il comma 4 bis dell’articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all’articolo 33, comma 1, contenute comu

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1255041 12144708
CAPO VII - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
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Art. 24 - Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall’Amministrazione regionale

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall’Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare

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1255041 12144710
Art. 25 - Deroga all’applicazione dell’articolo 32 della legge regionale 7/2000

1. In considerazione dell’attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazio

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Art. 26 - Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell’edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell’economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzat

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Art. 27 - Conferma contributi su mutui a tasso variabile

1. In considerazione dell’attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l’Amministrazione regionale è autorizzata N18 a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all’articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati c

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1255041 12144713
Art. 28 - Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali

N26

1. Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il “Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali”, di seguito denominato “Fondo”, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall’articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

2. Al Fondo spetta l’emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:

a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell’Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

b) in relazione ai contributi di cui all’articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l’Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;

c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell’Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;

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1255041 12144714
Art. 29 - Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche

1. L’Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi “o”N2 erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l’utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall’ammontare delle annualità suddette “, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione “, l’acquisizione di immobili” N13 e l’estinzione di mutui, contratti per le opere originarie “, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all’estinzione”

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1255041 12144715
Art. 29 bis - Norme contabili concernenti la conversione di contributi

N17

1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contribu

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1255041 12144716
Art. 30 - Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008

1. - 2. Omissis

3. All’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole “, anche ai fini della concessione del

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1255041 12144717
Art. 33 - Gestione del territorio

Omissis

4. L’Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell’

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1255041 12144718
Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 6/2003

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente:

“d bis) Social-housing.”.

2. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

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1255041 12144719
Art. 35 - Disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi

1. L’Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell’allora vigente

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1255041 12144720
Art. 36 - Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica

1. L’Amministrazione regionale non dà corso al recupero dei crediti riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell’alloggio oggetto dell’incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai s

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1255041 12144721
CAPO VIII - MISURE PER IL SOSTEGNO DELL’EDILIZIA SCOLASTICA
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1255041 12144722
Art. 38 - Principi

1. La Regione assicura l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l’impegno a gar

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1255041 12144723
Art. 39 - (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)

N27

1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento i

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1255041 12144724
CAPO IX - ENTRATA IN VIGORE
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1255041 12144725
Art. 40 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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