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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 02/08/2022, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- L.R. 28/12/2022, n. 21
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma |
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Art. 2 - (Definizioni e ambito di applicazione)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori; |
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Art. 3 - (Regolamento di attuazione)1. Con regolamento approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti: a) il funzionamento dell’Autorità di sorveglianza di cui all’articolo 4, comma 1, inclusi i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di |
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Capo II - Enti e competenze |
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Art. 4 - (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza di impianti e piste in servizio pubblico)1. L’Amministrazione regionale esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all’esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio, attraverso le strutture organizzative di livello direzionale dell’Amministrazione regionale. 2. L’Amministrazione regionale in particolare esercita la sorveglianza tecnica e la vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio, con l’esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, degli impianti di prima, seconda e terza categoria, provvedendo: a) al rilascio del nullaosta ai fini della sicurezza ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 7 |
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Art. 5 - (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste)1. I Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all’art |
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Art. 6 - (Definizione di Poli turistici montani e competenze di PromoTurismoFVG)1. Sono Poli turistici montani i territori in cui sono localizzati impianti a fune, piste da sci (discesa e fondo) e strutture ricettive che ne caratterizzano la vocazione turistica, ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui alla lettera B dell’allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). 2. Sono ambiti dei Poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel Polo turistico montano. 3. Pro |
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Capo III - Pianificazione regionale del settore turismo montano |
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Art. 7 - (Disposizioni in materia di pianificazione, gestione e registro degli impianti)1. In coerenza con il Piano urbanistico regionale generale (PURG), con il Piano paesaggistico regionale (PPR), con gli altri piani di gestione del territorio e fermi restando gli strumenti di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del |
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Art. 8 - (Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l’attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individu |
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Art. 9 - (Contenuti del Piano Neve)1. Il Piano Neve è predisposto in conformità ai principi generali di cui all’articolo 7 e a quelli indicati all’articolo 1 della legge regionale 7/2000. 2. L’attività di pianificazione è finalizzata a: a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari e accessorie; b) ottimizzare il rapporto impianti-piste; c) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2, lettera e); |
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Art. 10 - (Programma strategico degli interventi)1. Il Programma strategico degli interventi nei Poli turistici montani è lo strumento di sviluppo strategico della montagna non legato alla stagionalità, cont |
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Art. 11 - (Registro impianti e piste)1. È istituto presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo il Registro degli impianti, delle piste e delle aree d |
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Capo IV - Impianti a fune e regimi autorizzatori |
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Art. 12 - (Categorie di impianti a fune)1. Gli impianti a fune di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in tre categorie: a) la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in pro |
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Art. 13 - (Regimi autorizzatori)1. La costruzione e l’esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall’articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a conces |
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Art. 14 - (Domanda per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune)1. La domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti a fune è presentata all’Amministrazione regionale con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 3. 2. La domanda è corredata della seguente documentazione: |
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Art. 15 - (Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio. 2. La durata del periodo dell’esercizio previsto dalla concessione o dall’autorizzazione, in funzione del tipo di impianto, è fissata nella misura massima di: |
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Art. 16 - (Approvazione e attuazione del progetto definitivo)1. Nel caso di cui all’articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l’ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza dell |
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Art. 17 - (Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d’interesse pubblico, su iniziativa dell’amministrazione procedente, la concessione o l’autorizza |
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Art. 18 - (Rinnovo della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. Non oltre un anno prima della scadenza del provvedimento di concessione, l’intestatario potrà richiedere il rinnovo. 2. La domanda è corredata di una relazione tecni |
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Art. 19 - (Decadenza e sospensione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. È disposta la decadenza dell’atto concessorio o autorizzatorio qualora il soggetto autorizzato o il concessionario: a) p |
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Art. 20 - (Revoca della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. I provvedimenti concessori e autorizzatori possono essere revocati per comprovate esigenze di pubblico interesse. Eventuali indennizzi sono a carico |
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Art. 21 - (Cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)1. In ogni caso di cessazione definitiva della concessione o autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, il concessionario è obbligato, entro i |
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Art. 22 - (Autorizzazione al pubblico esercizio)1. Alla conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto il concessionario o il soggetto autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata: a) delle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione; b) dei verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche; c) dei certificati delle prove di laboratorio; d) della dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della |
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Art. 23 - (Collaudo generale e definitivo)1. Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall’Autorità di sorveglianza al fine di verificare la manutenzione e l’eventuale insorgenza di problematiche date dall� |
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Capo V - Aree attrezzate e regimi autorizzatori |
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Art. 24 - (Sport della montagna in aree attrezzate)1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l’ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza. 2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruo |
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Art. 25 - (Autorizzazione all’apprestamento o alla modifica di piste)1. L’Amministrazione competente autorizza l’apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una valutazione di opportunità e di una valutazione formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel proge |
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Art. 26 - (Ultimazione)1. Ultimata la realizzazione dei lavori, il titolare dell’autorizzazione comunica il completamento dell’opera all’Amministrazione competente, all |
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Art. 27 - (Apertura all’esercizio delle piste e classificazione delle piste)1. L’apertura all’esercizio delle piste comprensiva della classificazione delle discipline sportive praticabili e del grado di difficoltà di ogni singola disciplina è autorizzata dall’Amministrazione competente ed è subordinata alla presentazione da parte del gestore della pista della domanda di rilascio dell’autorizzazione |
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Art. 28 - (Classificazione e requisiti delle piste)1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 40/202 |
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Art. 29 - (Tappeti mobili)1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana mobile come definita nella norma EN 1907. 2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita so |
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Art. 30 - (Obblighi degli organizzatori di eventi agonistici e organizzazioni sportive e loro atleti)1. A richiesta di organizzatori di eventi sulla neve, il gestore può mettere a disposizione le piste e le relative dotazioni di sicurezza. Resta in capo agli |
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Capo VI - Espropriazione per pubblica utilità |
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Art. 31 - (Espropriazione per pubblica utilità)1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari |
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Capo VII - Gestione ed esercizio |
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Art. 32 - (Gestione impianti e piste)1. Il concessionario o il soggetto autorizzato all’esercizio degli impianti e piste è il gestore degli stessi. Il gestore è tenuto a provvedere alla loro ordinaria e straordinaria man |
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Art. 33 - (Obblighi nella gestione e nell’esercizio degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate)1. Il gestore degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate è obbligato: a) a garantire la dotazione di materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, compresa l’installazione di defibrillatori semiautomatici assicurando altresì la disponibilità di idonei locali per la conservazione di materiali e attrezzature; b) a garantire la dotazione di attrezzature necessarie per l’effettuazione dell’evacuazione della linea; c) a mantenere in buono stato di efficienza gli impianti e le loro dipendenze, per la sicura circolazione dei veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provvisti del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio; d) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ai fini della prosecuzione dell’esercizio in condizioni di sicurezza; |
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Art. 34 - (Garanzia assicurativa)1. Per tutta la durata della concessione, il titolare della concessione o autorizzazione deve essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose trasportate, |
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Art. 35 - (Regolamento di esercizio)1. L’esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione al |
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Art.36 - (Sospensione dell’esercizio)1. L’Amministrazione regionale può sospendere cautelativamente l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto o di una pista in |
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Capo VIII - Operatori degli impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste |
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Art. 37 - (Personale preposto all’esercizio degli impianti)1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili), sono prepos |
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Art. 38 - (Personale preposto all’esercizio delle piste)1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 40/2021 sono preposti all’esercizio delle piste il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste. Il personale operativo delle piste è costituito dal preposto all’esercizio e dal personale preposto alla battitura delle piste e all’innevamento artificiale. |
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Art. 39 - (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 40/2021 e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l’attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste è svolta dagli operatori di cui al titolo IX della |
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Art. 40 - (Formazione del personale preposto all’esercizio di impianti e piste)1. Al fine di consentire la costante formazione e aggiornamento del personale preposto all’esercizio di impianti e piste, la Direzione centrale compe |
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Capo IX - Disposizioni relative all’utenza |
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Art. 41 - (Disposizioni generali)1. Sono percorribili dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo: a) il territorio non soggetto a vigilanza e gestione ai sensi della presente legge; b) i percorsi, i sentieri, le strade forestali, normalmente aperti nelle stagioni prive di i |
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Art. 42 - (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)1. Le norme previste per gli sciatori dalla presente legge si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di disc |
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Capo X - Sanzioni amministrative |
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Art. 43 - (Sanzioni amministrative)1. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono: a) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1 e comma 2, dell’articolo 16, comma 3; b) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i); c) da 700 euro a 2.100 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettere f), g) e j); d) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera k), per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall’Autorità di sorveglianza; e) da 70 euro a 210 euro per la mancata sottoscrizione del regolamento di esercizio di cui all’articolo 35, redatto dal direttore o responsabile dell’esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall’Autorità di sorveglianza; f) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2. 2. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell’esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono: a) da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell’esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l’esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all’uopo abilitato; b) da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione |
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Capo XI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 44 - (Modifiche all’articolo 5-bis della legge regionale 50/1993)1. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 5-bis della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti: “4-quater. Al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione |
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Art. 45 - (Norme finanziarie)1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera k) e dal disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettera k), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) – Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2022-2024. 2. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 3. Per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, e all’articolo 4, comma 2, lettera l), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilanci |
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Art. 46 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare: a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci); b) l’articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica); c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti); d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provviden |
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Art. 47 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato 8/1 - Omissis
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