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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/01/2006, n. 1
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- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 20/08/2007, n. 22
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TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI |
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Capo I - Principi fondamentali |
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Art. 1 - (Unità e policentrismo regionale)1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione |
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Art. 2 - (Pluralismo istituzionale)1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme d |
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Art. 3 - (Vocazione internazionale)1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione |
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Art. 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tute |
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TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
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Capo I - Regione, Province e Comuni |
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Art. 5 - (Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e |
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Art. 6 - (Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed |
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Art. 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, am |
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Art. 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo. 3. I Comuni e |
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Capo II - Città metropolitane e comunità montane
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Art. 9 - (Città metropolitane)1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti. 2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezi |
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Art. 10 - (Comunità montane) |
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Capo III - Potestà normativa degli enti locali |
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Art. 11 - (Potestà normativa)1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nel |
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Art. 12 - (Statuti)1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamen |
|
Art. 13 - (Regolamenti)1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente p |
|
Art. 14 - (Istituti di garanzia) |
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Capo IV - Funzioni amministrative |
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Art. 15 - (Potestà amministrative)1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative: |
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Art. 16 - (Funzioni del Comune)1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale |
|
Art. 17 - (Funzioni della Provincia) |
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Art. 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regio |
|
Art. 19 - (Funzioni amministrative della Regione)1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative: a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento; |
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Capo V - Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali |
|
Art. 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali) |
|
Art. 21 - (Convenzioni) |
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Art. 22 - (Associazioni intercomunali) |
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Art. 23 - (Unioni di Comuni) |
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Art. 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici) |
|
Capo VI - Sviluppo delle forme associative |
|
Art. 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER) |
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Art. 26 - (Piano di valorizzazione territoriale) |
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Art. 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate) |
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Art. 28 - (Fusioni di Comuni) |
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Art. 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali) |
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Art. 30 - (Carte dei servizi)1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei serv |
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TITOLO III - SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE |
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Capo I - Consiglio delle autonomie locali |
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Art. 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali) |
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Art. 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali) |
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Art. 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali) |
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Art. 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali) |
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Art. 35 - (Comunicazione degli atti) |
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Art. 36 - (Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere) |
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Art. 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale) |
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Capo II - Collaborazione tra Regione ed enti locali |
|
Art. 38 - (Collaborazione istituzionale) |
|
Art. 39 - (Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali) |
|
Art. 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione) |
|
Art. 41 - (Garante degli amministratori locali) |
|
TITOLO IV - AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI |
|
Art. 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali) |
|
Art. 43 - (Principi generali in materia di finanza locale) |
|
Art. 44 - (Principi generali in materia di contabilità) |
|
Art. 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale) |
|
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 47 - (Pubblicazione)1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero |
|
Art. 48 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata "Consiglio delle autonomie locali", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione "Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche" e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005. |
|
Art. 49 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali); b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: "Riordinamento istituzionale del |
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