N53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 29 così recitava:

“Art. 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.”

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