N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 11/11/2011 n.14. La disposizione abrogata trova applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della L.R. 14/2011. L’articolo 10 così recitava: “1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:  a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;   b) foreste;   c) agricoltura;  d) risparmio energetico e riscaldamento;   e) turismo;   f) commercio.

4. Le comunità montane, inoltre:  a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge; b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;  c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;  d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.

5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.

6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.

7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.”

Dalla redazione