N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 12/12/2014, n. 26, così recitava:

“Art. 41 - (Garante degli amministratori locali) — 1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi di natura indennitaria e i rimborsi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

5. Il Garante:

a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;

b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;

c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.”

Dalla redazione