N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1, della L.R. 17/07/2015, n. 18, così recitava:

“Art. 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

2. A tal fine sono previste:

a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;

b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.

3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.

4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.”

Dalla redazione