N55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1, della L.R. 17/07/2015, n. 18, così recitava:

“Art. 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La finanza degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

c) trasferimenti erariali e regionali;

d) altre entrate proprie di natura corrente;

e) risorse per investimenti;

f) altre entrate.

3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.”

Dalla redazione