Articolo abrogato dalla L.R. 22/05/2015, n. 12. L’articolo 36 così recitava: “Art. 36 - (Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere) - 1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.

2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescinderne motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.

3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescinderne motivatamente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.

6. L’intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L’Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.”

Dalla redazione