Articolo abrogato dalla L.R. 22/05/2015, n. 12. L’articolo 39 così recitava: “Art. 39 - (Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali) - 1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.

2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.

3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.”

Dalla redazione