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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2010, n. 15
L.R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2010, n. 15
L.R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2010, n. 15
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 11/08/2011, n. 11
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell&rsq |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge s’intende: a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al |
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Art. 3 - Potestà amministrative1. La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e di t |
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Art. 4 - Uffici tavolari1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti a |
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CAPO II - TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO |
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SEZIONE I - STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO |
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Art. 5 - Libro fondiario1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti. |
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Art. 6 - Libro maestro1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari. |
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Art. 7 - Concordanza catasto - tavolare1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dall |
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Art. 8 - Collezione dei documenti1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali de |
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Art. 9 - Conservazione1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli sc |
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SEZIONE II - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO |
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Art. 10 - Tenuta del libro fondiario1. La Regione provvede, anche con l’adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all’impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l’attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l’uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di is |
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Art. 11 - Banca dati informatica del libro fondiario1. La Regione utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto d |
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Art. 12 – Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari t |
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Art. 13 - Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del pers |
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Art. 14 - Estratti tavolari1. L’estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso pu&ograv |
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Art. 15 - Accesso telematico1. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatica |
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Art. 16 - Diritti tavolari e tariffe1. La consultazione del libro fondiario è gratuita. 2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione |
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SEZIONE III - PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI |
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Art. 17 - Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge. 2. A ciascuna domanda tavolare, all’atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale. |
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Art. 18 - Piombatura e istruttoria della domanda tavolare1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all’utenza a decorrere dal giorno successivo. |
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Art. 19 - Esecuzione delle iscrizioni1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare |
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Art. 20 - Notifica dei decreti tavolari1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare |
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SEZIONE IV - INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO |
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Art. 21 - Procedura1. La Regione attua l’informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti |
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Art. 23 - Pubblicazione degli avvisi di trasposizione1. L’Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Uffic |
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CAPO III - COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO |
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Art. 24 - Domanda di completamento1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interess |
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Art. 25 - Commissario del completamento1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinato |
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Art. 26 - Avvio del procedimento di completamento1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario. |
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Art. 27 - Conclusione del procedimento di completamento1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione. 2. Il commissario fissa il giorno a partire |
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Art. 28 - Rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto c |
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CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 29 - Regolamenti1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati: a) la tenuta del giornale per atti tavolari median |
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Art. 30 - Norme transitorie1. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 29 continuano |
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Art. 31 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari); b) la legge regi |
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Art. 32 - Testo notiziale1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell |
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Art. 33 - Norme finanziarie1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all’unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. |
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