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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 13/11/2010, n. 3907
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- Ord. P.C.M. 23/02/2011, n. 3925
- Ord. P.C.M. 08/11/2011, n. 3977
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[Premessa]Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare, l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; |
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Art. 1.1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previst |
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Art. 2.1. La somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16: a) indagini di microzonazione sismica; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delib |
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Art. 3.1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati |
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Art. 4.1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di inter |
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Art. 5.1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008. 2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. 3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e prioritaria la realizzazione degli studi di cui |
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Art. 6.1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione “del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all’art. 3 comma 1”.N1 |
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Art. 7.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi “massimi” N1per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2. |
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Art. 9.1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. 2. R |
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Art. 101. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. 2. Il contributo concesso a carico de |
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Art. 11.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, su |
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Art. 12.1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio &eg |
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Art. 13.1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto p |
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Art. 14.1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati. 3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. |
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Art. 15.1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, |
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Art. 16.1. Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse pari a 42,504 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la |
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Allegato 1 - Obiettivi e criteri definiti dalla commissione di cui all’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3843/2010Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti: 1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche. 2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT. 3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse am |
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Allegato 2 - Ripartizione delle risorse1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione e riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi. |
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Allegato 3 - Criteri di priorità per interventi su edifici privati1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terra conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritte nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga. 2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione. 3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100): |
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Allegato 4 - Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 14, comma 5Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.P.C.M. n. XXXX del YYYY Fondo per la prevenzione del rischio sismico Schema di richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)) data ........................................... Regione .................................................................................................... Al Sindaco del Comune di: .................................................................................................................. prov. ...............classificato sismico dal (1) ...................................................................... declassificato dal ...................... al ...................... Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a (nome) ........................................................................................................................... (cognome) .....................................................,nato a ......................................................................................................... prov. ..........., il ........................, residente a.............................................................................................. prov. .........., via/piazza .................................................................................................. n. ......................., CF: ............................................................................................ in qualità di (2): ❑ proprietario di edificio singolo ❑ amministratore di edificio condominiale formalmente costituito (3) ❑ rappresentante della comunione designato all’unanimità (4) CHIEDE di poter accedere agli incentivi previsti dall’articolo 12 dell’ordinanza per interventi strutturali di (5): |
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Allegato 5 - Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza. a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: — Altezza non oltre 3 piani fuori terra, — assenza di pareti porta |
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Allegato 6 - Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - Articolo 141. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito 2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l |
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Allegato 7 - Elenco dei comuni con ag>0,125g e periodi di classificazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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