Ord. P.C.M. 09/01/2017, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN15709

Ord. P.C.M. 09/01/2017, n. 13

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).
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Premessa

N70

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016

 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

l’art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneg

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Art. 1. - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come successivamente modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, d’ora in poi denominato “decreto legge”, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, “nonché le misure di compensazione dei danni ad impianti, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche” N50 e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati. N2

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (indust

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Art. 1-bis - Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo

N41

1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa titolare dell’edificio distrutto o danneggiato, così come di trasformazione, fusione o sc

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Art. 2. - Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti. N92

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi insediate;

a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l’effettiva ripresa dell’attività produttiva; N93

b) la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;

c) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge;

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Art. 3. - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo comma 8-bis. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. N75

2-bis. Il costo dell’intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 2;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il

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Art. 3-bis - (Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati

N62

1. È possibile prevedere la realizzazione di un

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Art. 4. - Edifici condotti in leasing

1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un’impresa sulla base di un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:

a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la società di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;

b) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di

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Art. 5. - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

1. Nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente. [N=105]

1-bis. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 2, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l’utilizzo dei beni per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l’acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo Stato d’Uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante , alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri d

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Art. 6. - Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione

1. Nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), il contributo può essere destinato all’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche N11 a quello preesistente, N67 in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

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Art. 6-bis - Determinazione preventiva del livello operativo

N29

1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella ta

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Art. 6-ter - Richiesta di autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda Aedes

N62

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Art. 7. - Domanda di accesso ai contributi

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il “31 dicembre 2021”N30mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. N2

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente

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Art. 8. - Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici

1. Per gli interventi sugli edifici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda deve indicare, con riferimento alla data dell’evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;

b) la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quelle delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’abitazione presente nell’edificio; N5

c) la destinazione d’uso;

d) gli estremi della scheda FAST, AeDES o GLAeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;N31

e) il nominativo dei proprietari e delle imprese operanti;

f) i nominativi degli e

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Art. 9. - Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici

N36

1. Nei casi di cui all’art. 8 della presente ordinanza, qualora sia stato costituito lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge, l’Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7, all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 13, provvede all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l’Ufficio speciale trasmette al Comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’art. 7, comma 1, la documentazi

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Art. 10. - Domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettere “a-bis)” N53b) e c), la domanda di contributo inviata all’Ufficio speciale con le modalità di cui all’art. 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell’evento sismico:

a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature “ed infrastrutture

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Art. 11. - Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l’attività

1. La domanda di contributo per l’acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d), inviata all’Ufficio speciale con le modalità di cui all’art. 7, comma 1, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2, e all

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Art. 12. - Perizia da allegare alla domanda

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) agli edifici;

a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; N111

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Art. 13 - Istruttoria sulle domande di contributo.

N16

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1 ed all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 9, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’

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Art. 14. - Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 6, comma 4, ovvero in caso di leasing dell’art. 4, comma 6, della presente ordinanza.

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Art. 14-bis - Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici

N17

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;

d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da c

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Art. 15. - Termine per l’esecuzione dei lavori su beni immobili

1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

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Art. 16. - Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili

N22

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del 10/10/2020 n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell’esecuzione.

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione;

d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell’ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019.

3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

1) con riferimento all’importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4;

2) con riferimento all’importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al successivo comma 7, entro 30 giorni dalla

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Art. 17. - Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali “ed impianti” N53di cui all’art. 14, comma 2, il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati N45. Pertanto, il richiedente può optare:

a) per l’erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre N46, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l’eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

b) per l’erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

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Art. 18. - Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

N18

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Art. 19. - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell’immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento “della domanda di contributo” N63, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imp

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3396015 8776401
Art. 20. - Vicende soggettive del beneficiario

1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di tra

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3396015 8776402
Art. 20-bis - Alienazione del diritto sull’immobile

N62

1. L’alienazione del diritto su un immobile adibito all’esercizio di attività produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l’attività produttiva

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Art. 21. - Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente art. 19, le procedu

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Art. 22. - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di St

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3396015 8776405
Art. 23. - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi.

2. L’esclusione dall’accesso ai contributi è altresì disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

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Art. 24 - Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione.

N16

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Art. 25. - Norma finanziaria

1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse

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Art. 26. - Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla

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Allegato 1 - Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’art. 1 dell’Allegato 1 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 “e dall'art. 1 della presente ordinanzaN23.

2. Esse devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:

a) “essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;”N20

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;

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Allegato 2 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

N19

 

TABELLA 1 - SOGLIE DI DANNO

 

1.1 - SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata in c.a. o acciaio

Danno Grave: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura;

- danneggiamento di almeno un nodo, e comunque per non più del 5% degli stessi nodi, con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza;

- significativi cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)

- Le connessioni non sono più in grado di garantire lo schema di sismo-resistenza originario e la resistenza residua delle stesse è affidata a soli meccanismi fragili o all'attrito e il danno strutturale:

- in presenza di piano rigido, interessa fino al 20% delle connessioni nodali tra pilastri e travi principali, valutato come percentuale del numero totale delle connessioni di nodo danneggiate al medesimo piano;

- in assenza di piano rigido, interessa fino al 15% delle connessioni nodali tra pilastri e travi principali, valutato come percentuale del numero totale delle connessioni di nodo danneggiate al medesimo piano.

- Distacco degli elementi di chiusura orizzontali per perdita di efficacia delle connessioni con le strutture portanti principali (travi e pilastri), per un numero di elementi fino al 15% valutato come percentuale del numero totale di elementi danneggiati al medesimo piano.

- Distacco nel piano e/o disallineamento fuori dal piano delle tamponature esterne prefabbricate per perdita di efficacia delle connessioni con le strutture portanti principali (travi e pilastri), per un numero di tamponature fino al 15% valutato come percentuale del numero totale di elementi danneggiati al medesimo piano.

 

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate per il Danno Grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:

danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali di chiusura;

danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;

plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;

elevati cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)

Le connessioni non sono più in grado di garantire lo schema di sismo-resistenza originario e la resistenza residua delle stesse è affidata a soli meccanismi fragili o all'attrito e il danno strutturale:

in presenza di piano rigido, interessa dal 20% fino al 40% delle connessioni nodali tra pilastri e travi principali, valutato come percentuale del numero totale delle connessioni di nodo danneggiate al medesimo piano;

in assenza di piano rigido, interessa dal 15% fino al 30% delle connessioni nodali tra pilastri e travi principali, valutato come percentuale del numero totale delle connessioni di nodo danneggiate al medesimo piano.

Distacco degli elementi di chiusura orizzontali per perdita di efficacia delle connessioni con le strutture portanti principali (travi e pilastri), per un numero di elementi dal 15% fino al 30% valutato come percentuale del numero totale di elementi danneggiati al medesimo piano.

Distacco nel piano e/o disallineamento fuori dal piano delle tamponature esterne prefabbricate per perdita di efficacia delle connessioni con le strutture portanti principali (travi e pilastri), per un numero di tamponature dal 20% fino al 30% valutato come percentuale del numero totale di elementi danneggiati al medesimo piano.

 

Superiore al Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo. N49

 

1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in muratura

Danno Grave: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:

a. siano di ampiezza minore di 5 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;

b. siano di ampiezza pari o superiore a 5 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.

- evidenze di schiacciamento che interessino più del 5% e fino al 10% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano:

- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie fino al 5% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;

- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;

- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore o uguale a 0,005 h e minore di 0,01 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);

- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:

a. differenziali, di ampiezza fino a 0,002 L (dove L è la distanza tra due pilastrio setti murari )

b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;

- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali presenti al medesimo piano.

 

Danno Gravissimo: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:

a. siano di ampiezza maggiore o uguale a 5 millimetri e fino a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;

b. siano di ampiezza superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo.

- evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% e fino al 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;

- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;

- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% e fino al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;

- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,01 h e fino a 0,02 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);

- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:

a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,002 L e fino a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)

b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 10 centimetri e fino a 20 centimetri;

- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:

a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% e fino al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

 

Superiore al Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, siano di ampiezza maggiore o uguale a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo;

- evidenze di schiacciamento che interessino più del 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;

- crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano;

- crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano;

- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,02 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuoripiombo);

- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:

a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari)

b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, superiori a 20 centimetri;

- distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni:

a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.

 

1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in cemento armato in opera

Danno Grave: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull'edificio anche per una sola delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate fino al 10%;

- lesioni per flessione nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati fino al 10%;

- schiacciamento che interessa una quantità superiore al 5% e fino al 10% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano;

- danno strutturale che interessa meno del 2% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano;

- deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastro (drift), di entità fino a 0,005 h (dove h è l'altezza interpiano);

- cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative:

a. differenziali, di ampiezza fino a 0,003 L (dove L è la distanza tra due pilastri)

b. uniformi, che riguardano l'area di sedime rispetto all'area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri;

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