Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 28/04/2022, n. 126
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Articolo 1 - Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia1. Con la presente ordinanza è approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016. 2. Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: |
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Articolo 2 - Aggiornamento dei costi parametrici1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ |
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Articolo 3 - Revisione prezzi obbligatoria1. I bandi e gli avvisi adottati per l’affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 ge |
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Articolo 4 - Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni1. Ai fini di cui all’articolo 3, è costituito il “Fondo speciale per le compensazioni”, nella misura non superiore a € 50.000.000 nell’ambito della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui al presente comma. |
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Articolo 5 - Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l’anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL. 2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anch |
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Articolo 6 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze |
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Articolo 7 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l’“Osservatorio per il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi”, costituito da un rappresentante d |
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Articolo 8 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017)1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole “famiglie operai ed impiegati”, sono aggiunte le parole “come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo”. 2. Il comma 7 dell’art.14-bis è sostituito dal seguente: |
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Articolo 9 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 19 del 2017)1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 6 dell’art. 22 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 10 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020) |
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Articolo 11 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021) |
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Articolo 12 - (Modifiche all’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021)1. Al primo comma dell’art. 4 dell’ordinanza co |
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Articolo 13 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021) |
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Articolo 14 - Abrogazioni1. È abrogato il comma 8 dell’art. 7, dell’ord |
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Articolo 15 - Entrata in vigore1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, |
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Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022AVVERTENZE GENERALI I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l’uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 2,00 m. Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. Il costo della mano d’opera del settore edile e del settore impiantistico è una media calcolata sulla base dei prezzi utilizzati nei prezzari regionali e dei rilevamenti effettuati presso le Associazioni di categoria delle province delle aree interessate dal sisma. Il costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo, compresi quelli inseriti nel capitolo “costi della sicurezza”, costituisce un valore minimo, è al netto di spese generali (15%) e di utile d’impresa (10%) e viene utilizzato per verificare la congruità dell’incidenza del costo della manodopera sull’importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota (1). I costi dei materiali utilizzati in analisi sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori case produttrici, distribuite su tutto il territorio. I costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo. I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e sono redatti considerando un impiego medio di manodopera riferito ad un cantiere di media difficoltà ed efficientemente organizzato, per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi sono inoltre comprese le quote per spese generali (15%) ed utili d’impresa (10%) nella misura complessiva del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego. I prezzi esposti nei capitoli del prezzario sono privi dei costi della sicurezza che sono calcolati secondo il progetto contenuto nel PSC ai sensi del D.lgs n. 81/2008.
(1) VERIFICA DELLA CONGRUITÀ Per dare attuazione a quanto stabilito dall’Ordinanza n. 41/2017 e dall’Accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l’8 febbraio 2018, il prezzario è stato integrato con l’indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell’incidenza di detto costo sull’importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell’attestazione di congruità, definita “DURC congruità”. A tal fine il costo minimo della manodopera indicato nel prezzario (€ m.m.) tiene conto di una capacità produttiva dell’impresa superiore alla media (e quindi del tempo che impiega, in condizioni ottimali, una squadra tipo di operai per eseguire il lavoro) ed è calcolato al netto di spese generali 15% e utili d’impresa 10%. Il costo complessivo della manodopera sui lavori si determina applicando i relativi costi del prezzario al computo metrico estimativo degli stessi. L’incidenza del costo della manodopera sull’importo dei lavori viene calcolato, in fase di progetto, di avanzamento lavori e di conclusione degli stessi, dividendo il costo complessivo della manodopera come sopra determinato per l’importo dei lavori. Tale incidenza costituisce il valore minimo di riferimento per le Casse edili/Edilcasse chiamate ad attestare la congruità della manodopera utilizzata nel corso dei lavori.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI Il decreto 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici fornisce i criteri ambientali minimi e alcune indicazioni di carattere generale, sull’affidamento di servizi di progettazione e sui lavori p |
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