Comma modificato dall’art. 1, comma 15, dell’ Ord. 21/06/2017, n. 30 e, successivamente, dall’art. 14, comma 3, dell’Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111, la modifica ha efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

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