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Art. 1. - Norme di coordinamento
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli
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Art. 2. - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo
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Art. 3. - Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti "è ridotta “al 10 per cento”
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Art. 4. - Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. N65
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta. Per il triennio 2023-2025 si consider
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Art. 5. - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
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Art. 7. - Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi in
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Art. 8. - Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizi
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Art. 9. - Applicazione dell'imposta municipale propria
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Art. 10. - Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
“1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad ecce
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Art. 11. - Imposta municipale secondaria
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Art. 12. - Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. In
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Art. 13. - Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti
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Art. 14. - Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie
1. L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni N56. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. N29"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3"N44 ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". N46
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito deg
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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO; NATURA, PRESUPPOSTI E AMBITO DI APPLICAZIONE (Natura della Cedolare secca; Tributi sostituiti dalla Cedolare secca; Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione; Applicazione in relazione ad uno solo dei comproprietari/contitolari; Precisazioni sulla figura del conduttore; Unità immobiliari di proprietà condominiale; Contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno; Locazione di più immobili con lo stesso contratto; Locazione di solo una o più porzioni di unità abitative; Applicazione alle pertinenze; Sublocazioni, immobili all’estero e terreni; Locazioni concluse tramite agenzie immobiliari) - ALIQUOTE DELLA CEDOLARE SECCA (Aliquota ordinaria; Aliquota ridotta) - ESERCIZIO DELL’OPZIONE ED EVENTUALE REVOCA, CONSEGUENZE (Esercizio dell’opzione per la Cedolare secca ed eventuale revoca; Comunicazione preventiva al conduttore e rinuncia agli aggiornamenti del canone; Effetti dell’opzione ed ipotesi di pluralità di locatori) - CALCOLI DI CONVENIENZA (Variabili da considerare; Esempio pratico; Calcolo del reddito ai fini di benefici fiscali in caso di Cedolare secca; Cedolare secca e applicazione di altre detrazioni e deduzioni fiscali) - CASI PARTICOLARI CHIARITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Trasferimento di immobile locato in ipotesi di successione, donazione o cessione; Comproprietario non risultante dal contratto di locazione).
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
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Scheda su Compravendite, trasferimenti e locazioni di immobili - Rispetto della normativa sull’edilizia e l’efficienza energetica; Normativa nazionale; Giurisprudenza; Formulario.
Fabbricati - Terreni edificabili, agricoli o inedificabili – Lottizzazioni - Diritti reali di godimento - Rideterminazione del valore dei terreni - Rischi, cautele e opportunità fiscali - Prevenzione e gestione del contenzioso - Casi concreti illustrati e commentati.
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
Atti impositivi - Atti cautelari - Atti espropriativi - Formulario con motivi di ricorso
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