Comma abrogato dalla L. 24/12/2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, così recitava:

"2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso."

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