Il Regolamento della Commissione Europea n. 2557/2001, relativo alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ha provveduto ad adottare la versione più recente del Catalogo europeo dei rifiuti (che comprende anche l’individuazione dei rifiuti pericolosi, contrassegnati con un asterisco), contenuta nella decisione della Commissione n. 2000/532 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo modificata con la decisione n. 2001/573. Detto Regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro a partire dall’1.1.2002.
Ciò considerato, e dato che per la sua corretta applicazione è necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla produzione ed in tutte le fasi della loro gestione con le medesime codificazioni, nelle more del completamento dell’iter amministrativo per il recepimento del nuovo Catalogo, il Ministero ha ritenuto opportuno di fornire agli operatori le indicazioni contenute nel provvedimento di seguito riportato.
A tale scopo, l’Allegato B contiene uno schema per effettuare la trasposizione dai codici CER dagli Allegati al D. Leg.vo 22/1997 ai codici del citato nuovo Catalogo europeo dei rifiuti.
Il provvedimento puntualizza che ogni riferimento contenuto nella normativa vigente alla Sezione A.2 (Catalogo europeo dei rifiuti) del D. Leg.vo 22/1997 si intende effettuato al citato nuovo Catalogo, e che detta Sezione A.2 è soppressa.
Analogamente, ogni riferimento contenuto nella normativa vigente ai rifiuti pericolosi deve intendersi relativo ai rifiuti contrassegnati con un asterisco nel nuovo Catalogo. Sono inoltre soppressi:
- l’allegato II al D.M. 141/1998 (Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica);
- l’Allegato E al D.M. 145/1998 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D. L.vo 5 febbraio 1997, n. 22);
- l’Allegato E al D.M. 148/1998 (Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 del D. L.vo 22/97).
Nella compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 22/1997 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto, gli operatori dovranno utilizzare i codici contenuti nel nuovo Catalogo. Ai fini della compilazione del MUD detti codici dovranno invece essere utilizzati solamente a partire dalla comunicazione in scadenza il 30.4.2003, riferita ai dati del 2002. Per quanto riguarda infine i rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto, le disposizioni vigenti continueranno ad applicarsi fino al 16.7.2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.