Il testo dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo 16 febbraio 1993, n. 161 (Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai concimi), che modifica l'art. 8, comma 2, secondo capoverso della citata legge n. 748/1984, è il seguente: 1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.

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