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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 17/11/2005, n. 269
D. Min. Ambiente 17/11/2005, n. 269
D. Min. Ambiente 17/11/2005, n. 269
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
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Premessa
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sott |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 |
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Art. 2. - Principi generali1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; |
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Art. 3. - Requisiti soggettivi1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , alle attiv |
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Art. 4. - Comunicazione di inizio attività |
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Art. 5. - Individuazione dei rifiuti1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del |
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Art. 6. - Messa in riserva1. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima. 2. Gli impianti dev |
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Art. 7. - Quantità impiegabile1. La quantità impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, è individuata |
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Art. 8. - Adempimenti amministrativi1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a r |
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Art. 9. - Disposizioni finali1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al |
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Allegato 1 - (Art. 5, comma 1)1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi [13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*] 1.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento). 1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze. 1.3 Attività di recupero: a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio de |
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Allegato 2 - (Art. 7)
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Allegato 3 - (Art. 9, comma 2, lettera c)6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: [13 04 01*] [13 04 03*]. 6.6. |
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Allegato 4 - (Art. 9, comma 2, lettera d)
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