L. del 27/02/2004 n.47 stabilisce che: " La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. Precedentemente il termine era stato differito al "31 ottobre 2001" dalla L. 335/2001

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