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Sent. C. Cass. pen. 22/06/2011, n. 25041

1248557 1248557
1. Appalti ll.ppr. - Responsabilità di committente e direttore dei lavori - In concorso con l’appaltatore per smaltimento abusivo di rifiuti - Esclusione
1. Negli appalti di lavori pubblici e privati, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l’appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all’attività edificatoria. Infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. 1997/22 oggi D.Lgs. 2006/152), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l’appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti.

1. Conf. Cass. pen. III 22 settembre 2004 n. 40618, Bassi; III 28 gennaio 2003 n. 15165, Capecchi. R
(D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; R D.P.R.. 6 giugno 2001 n. 380; R D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) R

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