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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 05/11/1997
D. Min. Ambiente 05/11/1997
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con |
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Art. 1. - Campo di applicazioneIl presente decreto disciplina le modalità di presentazione e valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia. Gli scali merci terminali di ferrovia, qual |
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Art. 2. - Adempimenti del responsabile dello scalo merci1. Gli scali merci terminali di ferrovia individuati all'art. 1 sono soggetti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 |
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Art. 3. - Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarieLe ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di |
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Art. 4. - Criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza per gli scali merci di ferrovia1. L'allegato A al presente decreto definisce i criteri di valutazione dei rapporti d |
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Allegato A - Criteri di valutazione dei «rapporti di sicurezza» riguardanti gli scali merci terminali di ferrovia1. Generalità 1.1 Scopo L'analisi e la valutazione dei «Rapporti di Sicurezza» relativi agli scali merci terminali di ferrovia soggetti a notifica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 175 del 1988 (1), deve essere effettuata secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 dello stesso decreto. Il risultato delle analisi suddette costituisce elemento di riferimento ai fini della valutazione della sicurezza degli scali medesimi e per le successive considerazioni circa la loro compatibilità con il territorio. Tali criteri di valutazione, ove applicabili, possono essere adottati anche per gli scali merci terminali di ferrovia per i quali si applica l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 175 del 1988. 1.2 Campo di applicazione I criteri di valutazione contenuti nelle presenti disposizioni, si applicano ai rapporti di sicurezza relativi agli scali merci terminali di ferrovia, nuovi o esistenti, di cui all'art. 1 comma 2.a).2 del D.P.R. n. 175 del 1988, come altresì specificato all'articolo 1 del presente decreto. 2. Normativa di riferimento (1) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175. «Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183». (2) Decreto 20 maggio 1991 del Ministero dell'Ambiente. «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della Direttiva C.E.E. n. 88/610 che modifica la Direttiva C.E.E. n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (3) Circolare 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94, del Ministero dell'Ambiente. «Circolare in merito ai depositi assoggettati al Decreto Ministeriale 20 maggio 1991 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (4) Circolare 22 dicembre 1995, n. 3748/95, del Ministero dell'Ambiente. «Circolare in merito agli adempimenti dei fabbricanti nel caso di modifiche delle tipologie o dei quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi negli scali merci terminali di ferrovia assoggettati agli obblighi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175». (5) RID, edizione 1° gennaio 1997 «Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose». Allegato I all'Appendice B alla COTIF «Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovie» (legge 18 dicembre 1984, n. 976) e Allegato alla Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. (6) omissis (7) omissis (8) IAEA, UNEP, UNIDO, WHO. IAEA TECDOC-727, «Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries», December 1993. |
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Allegato 1 - Lista di controllo di conformità del rapporto di sicurezza alla circolare 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94, del Ministero dell'ambienteParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Insieme minimo di misure di sicurezza per gli scali terminaliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Tabella di corrispondenza per le materie classificate solo dalle normative di trasportoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Metodo speditivo per la determinazione delle distanze di riferimentoParte di provvedimento in formato grafico |
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