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D. P.C.M. 25/02/2005

Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del D.Leg.vo 17 agosto 1999, n. 334.
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[Premessa]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

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Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante
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LINEE GUIDA
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I - Premessa

Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Leg.vo 334/1999, ha predisposto il presente documento che rappresenta lo strumento operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo.

Il documento è indirizzato agli operatori di settore appartenenti alle Prefetture, alle Regioni e agli Enti locali e della protezione civile che si occupano di pianificazione d’emergenza nell’ambito della gestione del rischio industriale, nonché ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali è previsto l’obbligo della predisposizione del PEE, fatte salve le disposizioni e le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano (1).

Rispetto alla precedente edizione, emanata dal Dipartimento nel 1994, queste nuove Linee Guida forniscono gli elementi essenziali per redigere un piano funzionale per organizzare una risposta efficace a una emergenza causata da un incidente rilevante che si sviluppi su un territorio antropizzato.

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I.1 EFFICACIA DEL PEE

L’efficacia di un PEE si può valutare in funzione della capacità di rispondere in modo tempestivo ad una emergenza industriale senza far subire alla popolazione esposta gli effetti dannosi dell’evento incidentale atteso ovvero mitigando le conseguenze di esso attraverso la riduzione dei danni.

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II - Il piano di emergenza esterno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Il perseguimento degli obiettivi enunciati dal D.Leg.vo 334/1999 richiede l’attivazione di un insieme di attività da parte dei vari soggetti pubblici e privati - indicati nella norma - al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e di ridurre e mitigare le conseguenze di tali incidenti sulla salute umana e sull’ambiente.

Per minimizzare le conseguenze provocate da tali eventi incidentali è prevista la redazione di appositi piani di emergenza: interni (PEI) ed esterni (PEE) allo stabilimento industriale. I primi sono volti a individuare le azioni da compiere, in caso di emergenza, da parte del gestore e dei suoi dipendenti, mentre i PEE organizzano e coordinano azioni e interventi di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti rilevanti, raccordandosi con i PEI.

I PEI sono predisposti dai gestori degli stabilimenti ai sensi dell’art. 11 del D.Leg.vo 334/1999, mentre i PEE sono compito esclusivo dell’AP, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto.

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III - Schema di piano d’emergenza esterna (PEE) degli stabilimenti industriali di cui all’art. 8 del D.Leg.vo 334/1999

PARTE GENERALE

Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale

Descrizione del sito




- inquadramento territoriale,

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IV - Parte generale
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IV.1 AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’art. 20 del D.Leg.vo 334/1999 stabilisce che il PEE debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tener conto delle modifiche dello stabilimento e delle sue condizioni di sicurezza, intervenute anche a seguito dell’applicazione delle misure tecniche complementari di cui all’art. 14, comma 6 del D.Leg.vo 334/1999, e delle azioni di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, operata tramite l’attuazione di politi

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IV.2 DESCRIZIONE DEL SITO

Il territorio di riferimento per la redazione di un PEE dev’essere descritto a partire da almeno tre componenti che sono dettagliate nel seguito:

- Inquadramento territoriale,

- Informazioni sullo stabilimento,

- Elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

Le suddette informazioni sono caratterizzate da diversa estensione in funzione del loro utilizzo.


Inquadramento territoriale

Il PEE deve contenere un inquadramento del sito che si compone di una parte descrittiva, il più possibile schematica, e una parte grafica, contenenti almeno le seguenti informazioni.

Contenuti della parte DESCRITTIVA:

- Coordinate geografiche e chilometriche dell’area dello stabilimento;

- Caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata;

- Altezza sul livello del mare;

- Censimento dei corsi d’acqua e delle risorse idriche profonde che interessano l’area suddetta (elementi utili a definire la vulnerabilità del ricettore ambientale e la possibilità che il corso d’acqua rappresenti un veicolo di propagazione di un eventuale inquinamento);

- Descrizione dettagliata delle strutture strategiche e rilevanti interessate dagli effetti incidentali;

- Infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali;

- Reti tecnologiche di servizi (reti elettriche, metanodotti, ecc.);

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V. - Scenari incidentali

Lo scenario incidentale rappresenta l’interazione dell’evento incidentale con il territorio e le relative componenti territoriali.

Gli eventi incidentali sono individuati dal gestore nell’ambito della redazione del RdS e sono dallo stesso riportati nella Sezione

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V.1 EVENTO

Tipologia degli eventi incidentali

Gli eventi incidentali che si originano all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico).


EFFETTI

EVENTI

Irraggiamento

Incendi Pool-fire (incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno)


Jet-fire (incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un contenitore)


Flash-fire (innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio con conseguente incendio)


Fi

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V.2 LIVELLI DI PROTEZIONE - VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento per la valutazione degli effetti in base ai quali vengono determinate le zone di pianificazione. In particolare:

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Valori di riferimento per la valutazione degli effetti*


Zone ed effetti caratteristici

Fenomeno fisico

di sicuro impatto

-

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V.3 Descrizione dello scenario incidentale con riferimento agli elementi sensibili all’interno di ciascuna zona

Le aree di estensione degli effetti dell’evento incidentale devono essere riportate, eventualmente sotto forma di cur

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VI. - Modello organizzativo d’intervento

L’incidente rilevante, definito dalla norma come «un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione d

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VI.1 LE FUNZIONI DI SUPPORTO

Il modello organizzativo, proposto nelle presenti linee guida, prevede l’utilizzo delle Funzioni di Supporto nella predisposizione del PEE con il vantaggio di snellire il piano stesso e rendere più tempestive le risposte operative da attivare in caso di emergenza.

Nel rischio

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VI.2 L’ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE

In sede di pianificazione è necessario concordare una gradualità dei livelli di allerta a cui devono essere collegati, con specifiche procedure di intervento, distinti flussi comunicativi tra i soggetti preposti alla gestione dell’emergenza e tra questi e l’esterno.

Inoltre, per facilitare e minimizzare i tempi di intervento è necessito individuare in «tempo di pace» i mezzi e i materiali eventualmente necessari sulla base della natura dei rischi; a tal fine può essere opportuno stipulare convenzioni ad hoc con le componenti pubbliche e private in grado di offrire servizi e personale adeguati in relazione alla tipologia e all’evoluzione degli eventi incidentali.

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VI.3 SISTEMI DI ALLARME E FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE

I sistemi di allarme costituiscono un requisito essenziale per rendere efficace il PEE in termini di risposta all’emergenza di natura industriale.


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VI.4 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e all’AP il tempo di attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente.

I livelli di allerta sono:

- ATTENZIONE

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potr

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VI.5 LE COMUNICAZIONI

I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del PEE sono:

- comunicazione d

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VI.6 GESTIONE POST-EMERGENZA

Controllo sulla qualità ambientale e ripristino dello stato di normalità

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VII. - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

La necessità di inserire nel PEE una Sezione riguardante l’informazione alla popolazione nasce dall’esigenza di completare il quadro delle azioni che devono essere realizzate dalle Autorità pubbliche locali in merito agli interventi di prevenzione del rischio e di mitigazione delle conseguenze.

È bene che in questa Sezione siano riportate tutte le iniziative promosse sul territorio per informare e far conoscere al pubblico le caratteristiche dei rischi e i comportamenti da adottare. Sarà così possibile ottenere un PEE completo in tutte le sue parti che favorirà la gestione dell’emergenza, rendendo la risposta efficace ed efficiente.


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VIII. - Riepilogo delle funzioni minime dei soggetti coinvolti in emergenza

Di seguito sono riportate le funzioni minime dei principali soggetti che intervengono nella gestione delle emergenze di natura industriale.

Ciò non esclude che l’AP possa individuare altre strutture idonee a fronteggiare l’emergenza e a collaborare con i soccorsi locali.

Oltre all’elenco descrittivo dei compiti in emergenza, è opportuno che nel PEE sia riportata anche una sintesi delle comunicazioni e delle responsabilità operative in forma schematica, in modo da consentire, in fase di gestione, dell’emergenza una consultazione rapida ed efficace.


IL GESTORE

In caso di evento incidentale:

- attiva il PEI;

- informa l’AP, il Sindaco, il Comando Provinciale dei VVF, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente dell’Amministrazione Provinciale del verificarsi dell’incidente rilevante ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Leg.vo 334/1999;

- segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con l’AP e resta a disposizione dei VVF.


AUTORITÁ PREPOSTA (Prefetto: salve eventuali diverse attribuzioni derivanti dall’attuazione dell’art. 72 del D.Leg.vo 112/1998 e dalle normative per le province autonome di Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale)

Ha competenza esclusiva per l’elaborazione del PEE degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 del D.Leg.vo 334/1099.


In caso di evento incidentale:

- coordina l’attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;

- acquisisce dal gestore e da altri soggetti (da specificare nel PEE) ogni utile informazione in merito all’evento in corso;

- informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Interno) e i prefetti delle province limitrofe (art. 24 c. 2 D.Leg.vo 334/1999), nonché i sindaci dei comuni limitrofi;

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Allegato 1 - METODO SPEDITIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (DA UTILIZZARE IN TOTALE ASSENZA DI DATI DEL GESTORE)

Il metodo speditivo, di seguito illustrato, è un aggiornamento e una semplificazione di quello pubblicato il 18 gennaio 1994 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - nelle «Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante».

È un metodo utilizzato per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante con il quale si individuano le due zone a rischio, denominate di «sicuro impatto e di danno», contigue allo stabilimento industriale e sulle quali possono ricadere gli effetti dannosi di un evento incidentale.

Il calcolo della terza zona detta di attenzione non è previsto direttamente dal metodo speditivo poiché, come descritto nel capitolo V - Scenario incidentale - Delimitazione delle zone a rischio - essa riveste importanza - solo nel caso in cui si considerano gli effetti acuti sull’uomo in relazione a scenari di dispersione atmosferica di rilasci tossici e qualora nel territorio di interesse siano presenti centri sensibili. In tal caso, infatti, possono essere necessarie azioni miranti da un lato a verificare il grado di tutela necessario per la popolazione a rischio e dall’altro a evitare reazioni possibili di panico, anche in assenza di reale pericolo per la salute degli esposti.

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Tab. 1 Categorie degli effetti

Categoria

Intervallo (m)

-

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Tab. 2 Distanza di sicuro impatto

MINF + (MSUP - MINF) x [(QTOT - QINF) / (QSUP - QINF)]

MINF = estremo inferiore della fascia di riferimento

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Metodo speditivo per la determinazione delle distanze di sicuro impatto e di danno in classe d5Tab. 3

(Omissis - Per le tabelle si rimanda al sito Internet)

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Dispersione di prodotti tossici di combustione(27)

Analogamente a quanto visto per le sostanze e/ o famiglie di sostanze anche per i prodotti
tossic

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Tabella 4

(Omissis - Per la tabella si rimanda al sito Internet)

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Esempio applicativo 1 - Dato un serbatoio per lo stoccaggio di cloro contenente 300 tonnellate di sostanza in condizioni liquefatte calcolare la prima e seconda distanza (sicuro impatto e danno) in condizioni D5 e F2 a seguito di un rilascio tossico della sostanza con effetti nocivi per la popolazione.

Si procede consultando la tabella del Metodo Speditivo individuando nelle prime 4 colonne rispettivamente la sostanza in esame (colonna 1:Cloro), le caratteristiche (colonna 2: gas liquefatto), la tipologia di lavorazioni svolte (colonna3: in questa caso se

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Tabella 1 Categorie degli effetti

Categoria

Fascia di riferimento (metri)


- Indica che l'estensione territoriale degli effetti è trascurabile

A

0 - 25

B

25 - 50

C

50 - 100

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Esempio applicativo 2 - Dato uno stoccaggio di nitrato di ammonio contenente 100 tonnellate di sostanza mantenuta in contenitori separati, calcolare la prima e seconda di stanza in condizioni D5 e F2 ipotizzando uno scenario riguardante un’esplosione.

Si procede alla consultazione della tabella del Metodo speditivo individuando nelle prime 4 colonne rispettivamente la sostanza in esame (colonna 1: Nitrato d’ammonio), le caratteristiche (colonna 2: solido), la tipologia di lavorazioni svolte (colonna3: in contenitori sepa

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Tabella 1 – Categorie degli effetti

Categoria

Fascia di riferimento (metri)


- Indica che l'estensione territoriale degli effetti è trascurabile

A

0 - 25

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Allegato 2 - LE FUNZIONI DI SUPPORTO

Si riportano di seguito le funzioni di supporto, individuate dal Metodo Augustus, con le osservazioni

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1 - Tecnica e di pianificazione

Questa funzione comprende i Gruppi Nazionali di ricerca ed i Servizi Tecnici nazionali e locali.

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2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R.I., le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario.

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3 - Mass-media ed informazione

La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa.

Sarà cura dell’addetto stampa stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti.

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4 - Volontariato

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità

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5 - Materiali e mezzi

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.

Questa funzione censisce i materiali ed i

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6 - Trasporto, circolazione e viabilità

La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione

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7 - Telecomunicazioni

Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale delle aziende di telecomun

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8 - Servizi essenziali

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul terri

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9 - Censimento danni a persone e cose

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d’emergenza.

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovr&agrav

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10 - Strutture operative

S.a.R.(search and rescue- ricerca e salvataggio)

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il CCS e i COM:

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11 - Enti locali

In relazione all’evento il responsabile della funzione dovrà essere in possesso della do

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12 - Materiali pericolosi

Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie soggette a notifica e a dichiara

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13 - Assistenza alla popolazione

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell’evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari.

Dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e comp

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14 - Coordinamento centri operativi

Il coordinatore della Sala Operativa che gestisce le 14 funzioni di supporto, sarà anche responsabile di questa funzione in quanto dovrà conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul territorio, al fine di garantire nell’area dell’emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizz

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15 - Protezione dell’ambiente

Tale nuova funzione di supporto, non prevista nel Metodo Augustus, è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le attività delle ARPA o APPA, in campo ambientale, da quelle della funzione «Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria».

Anche il responsabile di questa funzione dovrà essere designato dall’ente di appartenenza con atto formale.

Le attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel riepilogo delle competenze ed in particolare:

- fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivanti dalle attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei controlli;

- svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;

- acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte;

- trasmettere direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF e al 118;

- fornire supporto nell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.

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