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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 20/10/1998
D. Min. Ambiente 20/10/1998
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[Premessa] |
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Articolo unicoL'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depo |
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Allegato - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici |
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Capitolo 1 - Generalità |
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1.1 - ScopoLe presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi e le valutazioni del contenuto delle "Notifiche" e delle "Dichiarazioni" relative ai depositi di liquidi facilmente |
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1.2 - Campo di applicazioneLe presenti disposizioni si applicano ai depositi in serbatoi "atmosferici", polmonati o meno, sia nuovi che esistenti, dove le attività consistono nella sola movimentazione e stoccaggio di liquidi facilmente |
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1.3 - Termini e definizioniAi fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta un glossario relativo alla terminologia utilizzata nell'ambito dell'attività di un deposito di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici. Nel prosieguo del testo, per brevità, tale deposito verrà denominato deposito e, per lo stesso motivo, i liquidi oggetto della notifica o dichiarazione, verranno denominati liquidi pericolosi. a) Apparecchiatura di infustamento: apparecchiatura, manuale e/o meccanizzata, che provvede al riempimento di recipienti mobili, dotata di sistemi di controllo del riempimento, quali bilance, singole o multiple o altri sistemi equivalenti. |
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Capitolo 2 - Analisi e valutazioni condotte dalla pubblica amministrazioneLa procedura di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: 1. analisi di completezza e adeguatezza formale al D.P.C.M. 31 marzo 1989,R applicando la metodologia indicata nell'Appendice I alle presenti disposizioni; 2. individuazione degli elementi tecnici di riferimento per la valutazione di sicurezza del deposito dei liquidi pericolosi, applicando il metodo indicizzato alle sue unità e determinandone la categoria, secondo quanto indicato nell'Appendice II alle presenti disposizioni; 3. valutazione dell'analisi degli eventi incidentali associabili alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e gestionali del deposito dei liquidi pericolosi e delle conseguenze, in termini di aree di danno riferite al superamento dei valori di soglia prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle presenti disposizioni; 4. classificazione del deposito nel suo co |
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